Art. 12 
 
              Misure per il superamento del precariato 
 
  1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso  ai  contratti  a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020  e  in
via straordinaria, la Provincia, gli enti  strumentali  pubblici,  il
Consiglio provinciale, gli enti locali  e  le  aziende  pubbliche  di
servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei
fabbisogni o altro strumento di programmazione  adottato  da  ciascun
ente  e  con  l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che
possegga tutti i seguenti requisiti: 
    a) risulti essere o essere stato in servizio dopo  il  28  agosto
2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale  di
polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che
procede all'assunzione; 
    b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che
procede  all'assunzione  attingendo  a  una  graduatoria,   a   tempo
determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per
esami, per titoli ed esami  o  per  titoli,  riferita  alle  medesime
attivita'  svolte,  intese  come  mansioni  dell'area   o   categoria
professionale di appartenenza; questa  procedura  puo'  essere  stata
svolta anche da  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che
procede all'assunzione; 
    c) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia  maturato
alle dipendenze delle  amministrazioni  indicate  nel  comma  3,  con
contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni,  secondo  quanto  previsto  dal
comma 3. 
  2. Nel  triennio  2018-2020  la  Provincia,  gli  enti  strumentali
pubblici, il Consiglio provinciale, gli  enti  locali  e  le  aziende
pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal  piano
triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato
da ciascun ente, e ferma restando la garanzia  dell'adeguato  accesso
dall'esterno,   previa   indicazione   della    relativa    copertura
finanziaria,  possono  bandire   in   via   straordinaria   procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al 50  per  cento  dei
posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i
seguenti requisiti: 
    a) risulti essere o essere stato in servizio dopo  il  28  agosto
2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione  che
bandisce il concorso; 
    b) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia  maturato
presso le amministrazioni indicate nel comma 3  almeno  tre  anni  di
contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine
e' possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi,
purche' relativi ad attivita' svolte o  riconducibili  alla  medesima
area o categoria professionale per la quale e' indetto il concorso. 
  3. Ai fini della  determinazione  dell'anzianita'  di  servizio  ai
sensi del comma 1,  lettera  c),  e  del  comma  2,  lettera  b),  si
considerano  solo  i  servizi  prestati   in   attivita'   svolte   o
riconducibili alla medesima area o  categoria  professionale  per  la
quale si procede  all'assunzione.  Questi  servizi  sono  considerati
secondo i  seguenti  criteri,  in  ragione  dell'amministrazione  che
procede all'assunzione: 
    a) per le assunzioni presso la Provincia o gli  enti  strumentali
pubblici o il  Consiglio  provinciale,  sono  considerati  i  servizi
prestati presso uno o piu'  dei  medesimi  soggetti;  si  considerano
inoltre i servizi svolti presso i gruppi consiliari; 
    b) per le assunzioni presso gli enti locali  sono  considerati  i
servizi prestati presso uno o piu' dei medesimi enti; 
    c) per le assunzioni presso le aziende pubbliche di servizi  alla
persona sono considerati i servizi prestati presso una o  piu'  delle
medesime aziende. 
  4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, se l'amministrazione  che
procede all'assunzione e' il Consiglio provinciale, la  procedura  e'
effettuata  dalla  Provincia  sulla  base  del  fabbisogno   definito
d'intesa con il Consiglio provinciale e  il  requisito  previsto  dal
comma 2, lettera a), si intende riferito al servizio espletato presso
il Consiglio medesimo. 
  5. La Provincia, di  concerto  con  gli  organismi  rappresentativi
degli enti indicati da  quest'articolo  e  previo  confronto  con  le
organizzazioni sindacali, promuove l'uniforme definizione dei criteri
per l'applicazione di quest'articolo. Le procedure previste dal comma
1 sono attivate anche in presenza di graduatorie di idonei  in  corso
di validita' relative a concorsi pubblici espletati per  le  medesime
professionalita'  dall'amministrazione  che  assume,  previo   avviso
pubblico di manifestazione d'interesse  da  parte  del  personale  in
possesso  dei  requisiti,  e  rivestono   priorita'   rispetto   allo
scorrimento delle stesse graduatorie. I criteri possono prevedere  un
maggior riconoscimento ai servizi prestati  presso  l'amministrazione
procedente. 
  6. La  Provincia,  gli  enti  strumentali  pubblici,  il  Consiglio
provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di  servizi  alla
persona,  con  proprio  provvedimento,  esercitano  la  facolta'   di
ricorrere alle  procedure  disciplinate  dai  commi  1  e  2  per  il
reclutamento delle professionalita' previste dal piano triennale  del
fabbisogno o da un altro strumento  di  programmazione  adottato,  in
coerenza con i criteri stabiliti dal comma 5. 
  7. Fino al termine delle procedure disciplinate dai commi 1 e 2  la
Provincia, gli enti strumentali pubblici, il  Consiglio  provinciale,
gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi  alla  persona  non
instaurano ulteriori rapporti di lavoro a tempo  determinato  per  le
professionalita' interessate da queste procedure, salvi  i  contratti
per sostituire  personale  assente  dal  servizio  con  diritto  alla
conservazione del posto e quelli stipulati nel rispetto di specifiche
disposizioni  derogatorie  con  riguardo  a  particolari  funzioni  e
tipologie di ente. I corrispondenti contratti con i soggetti che,  in
quanto destinatari delle misure volte al superamento del  precariato,
partecipano alle procedure disciplinate  dai  commi  1  e  2  possono
essere prorogati fino alla loro conclusione, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato
e nei limiti della relativa copertura finanziaria. 
  8. Quest'articolo non si applica al reclutamento del personale  dei
comparti provinciali scuola e ricerca.  Per  il  personale  dei  nidi
d'infanzia e delle scuole dell'infanzia si applica l'art. 24  (Misure
per la stabilizzazione del personale  dei  nidi  d'infanzia  e  delle
scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29  dicembre  2017,  n.
18,  e  le  procedure  li'  previste,  qualora  attivate,   rivestono
priorita' rispetto allo scorrimento di graduatorie di idonei  per  le
medesime professionalita'. Quest'articolo, inoltre, non si applica ai
contratti  di  somministrazione  di  lavoro   presso   le   pubbliche
amministrazioni e ai contratti di formazione e lavoro. 
  9. In relazione ai  percorsi  di  stabilizzazione  disciplinati  da
quest'articolo la giunta provinciale stabilisce criteri  e  modalita'
per l'utilizzazione del personale all'interno di ambiti  territoriali
omogenei per necessita' di  sostituzione  di  personale  a  qualunque
titolo assente. 
  10.  Per  valorizzare  l'esperienza  acquisita  dal  personale  non
dirigenziale, in via ordinaria, i bandi  di  concorso  indetti  dalla
Provincia,   dagli   enti   strumentali   pubblici,   dal   Consiglio
provinciale, dagli enti locali e dalle aziende pubbliche  di  servizi
alla persona possono prevedere che  i  nuovi  posti,  in  misura  non
superiore al 50 per cento delle nuove assunzioni, siano  riservati  a
personale assunto con rapporto di  lavoro  a  tempo  determinato  per
attivita' riconducibili alla medesima area o categoria  professionale
dei posti messi a concorso.  La  durata  minima  del  servizio  e  il
periodo di tempo di riferimento sono fissati dal bando  di  concorso.
Se il  concorso  e'  indetto  per  titoli  ed  esami,  all'esperienza
professionale maturata da questo personale puo' essere attribuito  un
apposito punteggio. 
  11. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.