Art. 12 Misure per il superamento del precariato 1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attivita' svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura puo' essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3. 2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine e' possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purche' relativi ad attivita' svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale e' indetto il concorso. 3. Ai fini della determinazione dell'anzianita' di servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e del comma 2, lettera b), si considerano solo i servizi prestati in attivita' svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale si procede all'assunzione. Questi servizi sono considerati secondo i seguenti criteri, in ragione dell'amministrazione che procede all'assunzione: a) per le assunzioni presso la Provincia o gli enti strumentali pubblici o il Consiglio provinciale, sono considerati i servizi prestati presso uno o piu' dei medesimi soggetti; si considerano inoltre i servizi svolti presso i gruppi consiliari; b) per le assunzioni presso gli enti locali sono considerati i servizi prestati presso uno o piu' dei medesimi enti; c) per le assunzioni presso le aziende pubbliche di servizi alla persona sono considerati i servizi prestati presso una o piu' delle medesime aziende. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, se l'amministrazione che procede all'assunzione e' il Consiglio provinciale, la procedura e' effettuata dalla Provincia sulla base del fabbisogno definito d'intesa con il Consiglio provinciale e il requisito previsto dal comma 2, lettera a), si intende riferito al servizio espletato presso il Consiglio medesimo. 5. La Provincia, di concerto con gli organismi rappresentativi degli enti indicati da quest'articolo e previo confronto con le organizzazioni sindacali, promuove l'uniforme definizione dei criteri per l'applicazione di quest'articolo. Le procedure previste dal comma 1 sono attivate anche in presenza di graduatorie di idonei in corso di validita' relative a concorsi pubblici espletati per le medesime professionalita' dall'amministrazione che assume, previo avviso pubblico di manifestazione d'interesse da parte del personale in possesso dei requisiti, e rivestono priorita' rispetto allo scorrimento delle stesse graduatorie. I criteri possono prevedere un maggior riconoscimento ai servizi prestati presso l'amministrazione procedente. 6. La Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, con proprio provvedimento, esercitano la facolta' di ricorrere alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 per il reclutamento delle professionalita' previste dal piano triennale del fabbisogno o da un altro strumento di programmazione adottato, in coerenza con i criteri stabiliti dal comma 5. 7. Fino al termine delle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona non instaurano ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato per le professionalita' interessate da queste procedure, salvi i contratti per sostituire personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto e quelli stipulati nel rispetto di specifiche disposizioni derogatorie con riguardo a particolari funzioni e tipologie di ente. I corrispondenti contratti con i soggetti che, in quanto destinatari delle misure volte al superamento del precariato, partecipano alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 possono essere prorogati fino alla loro conclusione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato e nei limiti della relativa copertura finanziaria. 8. Quest'articolo non si applica al reclutamento del personale dei comparti provinciali scuola e ricerca. Per il personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia si applica l'art. 24 (Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e le procedure li' previste, qualora attivate, rivestono priorita' rispetto allo scorrimento di graduatorie di idonei per le medesime professionalita'. Quest'articolo, inoltre, non si applica ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e ai contratti di formazione e lavoro. 9. In relazione ai percorsi di stabilizzazione disciplinati da quest'articolo la giunta provinciale stabilisce criteri e modalita' per l'utilizzazione del personale all'interno di ambiti territoriali omogenei per necessita' di sostituzione di personale a qualunque titolo assente. 10. Per valorizzare l'esperienza acquisita dal personale non dirigenziale, in via ordinaria, i bandi di concorso indetti dalla Provincia, dagli enti strumentali pubblici, dal Consiglio provinciale, dagli enti locali e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona possono prevedere che i nuovi posti, in misura non superiore al 50 per cento delle nuove assunzioni, siano riservati a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per attivita' riconducibili alla medesima area o categoria professionale dei posti messi a concorso. La durata minima del servizio e il periodo di tempo di riferimento sono fissati dal bando di concorso. Se il concorso e' indetto per titoli ed esami, all'esperienza professionale maturata da questo personale puo' essere attribuito un apposito punteggio. 11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.