Art. 13 Modificazioni dell'art. 5 (Proroga di graduatorie) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 1. All'art. 5 della legge provinciale n. 17 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»; b) nel comma 2 le parole: «nel corso del 2018 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso del 2018 o del 2019 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019»; c) nel comma 3, dopo le parole: «nel corso del 2018» sono inserite le seguenti: «o del 2019» e le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019». 2. Per il triennio 2018-2020 lo scorrimento delle graduatorie di idonei di concorsi pubblici prorogate da quest'articolo avviene dopo l'esaurimento delle graduatorie eventualmente formate, in esito alle procedure previste dall'art. 12, comma 1, per la medesima professionalita' dall'amministrazione che procede all'assunzione.