Art. 13 
 
         Modificazioni dell'art. 5 (Proroga di graduatorie) 
           della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 
 
  1. All'art. 5 della legge provinciale n. 17 del 2017 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»; 
    b) nel comma 2 le parole: «nel corso del 2018 sono prorogati fino
al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel  corso  del
2018 o del 2019 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019»; 
    c) nel comma 3,  dopo  le  parole:  «nel  corso  del  2018»  sono
inserite le seguenti: «o del 2019» e le parole: «fino al 31  dicembre
2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019». 
  2. Per il triennio 2018-2020 lo scorrimento  delle  graduatorie  di
idonei di concorsi pubblici prorogate da quest'articolo avviene  dopo
l'esaurimento delle graduatorie eventualmente formate, in esito  alle
procedure  previste  dall'art.  12,  comma   1,   per   la   medesima
professionalita' dall'amministrazione che procede all'assunzione.