Art. 17 Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) 1. Nel comma 3 dell'art. 24 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «in previsione della scadenza degli incarichi dirigenziali e per la direzione di eventuali nuove strutture dirigenziali individuate nell'atto organizzativo,» sono soppresse e dopo le parole: «dirigenti iscritti all'albo» sono inserite le seguenti: «o recluta dirigenti ai sensi degli articoli 21 o 28». 2. Alla fine del comma 2 dell'art. 30-bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: «Il bando fissa il numero dei posti per i quali e' indetto il concorso, consentendo anche di sostituire in misura non superiore a tre anni l'esperienza richiesta per la partecipazione al concorso con il possesso di competenze e attitudini accertate attraverso la specifica valutazione di cui all'art. 22, e contiene l'eventuale richiamo alla possibilita' di utilizzare la graduatoria di idonei per un determinato numero di ulteriori incarichi da ricoprire in coerenza con la programmazione dei fabbisogni.». 3. Dopo il comma 3-sexies dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia 1997 e' inserito il seguente: «3-septies. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008), i bandi di concorso della Provincia possono prevedere, quale titolo valutabile per l'attribuzione di punteggi definiti dai bandi medesimi, la conoscenza della lingua ladina dimostrata con le modalita' di cui all'art. 18 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008. La valutazione del titolo comporta l'accettazione dell'assegnazione di un posto o il trasferimento disposto con mobilita' d'ufficio, in uffici di cui all'art. 16, comma 1, della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 e in altri uffici che svolgono funzioni anche nell'interesse delle popolazioni ladine, siti al di fuori delle suddette localita' ma in territori contermini ad esse, a pena della mancata instaurazione o della risoluzione del rapporto di lavoro. Il rifiuto dell'assegnazione o il mancato consenso per il trasferimento determina, rispettivamente, la non instaurazione del rapporto di lavoro e la risoluzione del rapporto di lavoro, qualora la valutazione del titolo sia stata determinante per l'assunzione. La giunta provinciale, d'intesa con il Comun General de Fascia, individua con propria deliberazione gli uffici o le loro articolazioni per i quali e' applicabile questo comma.». 4. Dopo il comma 4 dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia 1997 e' inserito il seguente: «4-bis. La Provincia puo' effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.». 5. Nel comma 4 dell'art. 38 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: «con la regione» sono inserite le seguenti: «, la Provincia autonoma di Bolzano». 6. Alla fine del comma 7 dell'art. 51 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: «Nel caso di ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, la contestazione degli addebiti e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e' effettuata dal direttore generale previo svolgimento delle procedure previste da quest'articolo da parte del dirigente generale competente in materia di personale.». 7. Nel comma 1 dell'art. 52 della legge sul personale della Provincia 1997, prima delle parole: «Il licenziamento» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 7, secondo periodo,».