Art. 17 
 
      Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 
             (legge sul personale della Provincia 1997) 
 
  1. Nel comma  3  dell'art.  24  della  legge  sul  personale  della
Provincia  1997  le  parole:  «in  previsione  della  scadenza  degli
incarichi  dirigenziali  e  per  la  direzione  di  eventuali   nuove
strutture dirigenziali  individuate  nell'atto  organizzativo,»  sono
soppresse e  dopo  le  parole:  «dirigenti  iscritti  all'albo»  sono
inserite le seguenti: «o recluta dirigenti ai sensi degli articoli 21
o 28». 
  2. Alla fine del comma 2 dell'art. 30-bis della legge sul personale
della Provincia 1997 sono inserite le  parole:  «Il  bando  fissa  il
numero dei posti per i quali  e'  indetto  il  concorso,  consentendo
anche di sostituire in misura non superiore a tre  anni  l'esperienza
richiesta per la  partecipazione  al  concorso  con  il  possesso  di
competenze e attitudini accertate attraverso la specifica valutazione
di cui all'art. 22, e contiene l'eventuale richiamo alla possibilita'
di utilizzare la graduatoria di idonei per un determinato  numero  di
ulteriori incarichi da ricoprire in coerenza  con  la  programmazione
dei fabbisogni.». 
  3. Dopo il comma 3-sexies dell'art. 37 della  legge  sul  personale
della Provincia 1997 e' inserito il seguente: 
  «3-septies. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29,  comma  1,
della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle
minoranze linguistiche 2008), i bandi  di  concorso  della  Provincia
possono prevedere, quale  titolo  valutabile  per  l'attribuzione  di
punteggi definiti dai bandi  medesimi,  la  conoscenza  della  lingua
ladina dimostrata con le modalita' di cui  all'art.  18  della  legge
provinciale sulle minoranze linguistiche  2008.  La  valutazione  del
titolo comporta l'accettazione dell'assegnazione di  un  posto  o  il
trasferimento disposto con mobilita'  d'ufficio,  in  uffici  di  cui
all'art.  16,  comma  1,  della  legge  provinciale  sulle  minoranze
linguistiche 2008 e in  altri  uffici  che  svolgono  funzioni  anche
nell'interesse delle popolazioni  ladine,  siti  al  di  fuori  delle
suddette localita' ma in territori contermini ad esse, a  pena  della
mancata instaurazione o della risoluzione del rapporto di lavoro.  Il
rifiuto dell'assegnazione o il mancato consenso per il  trasferimento
determina, rispettivamente, la  non  instaurazione  del  rapporto  di
lavoro  e  la  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,   qualora   la
valutazione del titolo sia stata determinante  per  l'assunzione.  La
giunta  provinciale,  d'intesa  con  il  Comun  General  de   Fascia,
individua  con  propria  deliberazione   gli   uffici   o   le   loro
articolazioni per i quali e' applicabile questo comma.». 
  4. Dopo il comma 4 dell'art. 37 della  legge  sul  personale  della
Provincia 1997 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La Provincia puo' effettuare assunzioni  anche  utilizzando
le   graduatorie   di   pubblici   concorsi   approvate   da    altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.». 
  5. Nel comma  4  dell'art.  38  della  legge  sul  personale  della
Provincia 1997, dopo le parole: «con la  regione»  sono  inserite  le
seguenti: «, la Provincia autonoma di Bolzano». 
  6. Alla fine del comma 7 dell'art. 51  della  legge  sul  personale
della Provincia 1997 sono inserite le parole: «Nel caso di ipotesi di
falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza
o mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi
o delle presenze, la contestazione  degli  addebiti  e  l'irrogazione
delle sanzioni disciplinari  e'  effettuata  dal  direttore  generale
previo svolgimento delle  procedure  previste  da  quest'articolo  da
parte del dirigente generale competente in materia di personale.». 
  7. Nel comma  1  dell'art.  52  della  legge  sul  personale  della
Provincia 1997, prima delle parole: «Il licenziamento» sono  inserite
le seguenti: «Fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  51,  comma  7,
secondo periodo,».