Art. 18 
 
          Integrazione dell'art. 18 della legge provinciale 
                  27 agosto 1999, n. 3, in materia 
                   di rimborso delle spese legali 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale  n.  3  del
1999 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini dei rimborsi disposti ai sensi dei commi 1 e  1-bis
dell'art. 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 e'  acquisito  il
parere del competente consiglio dell'ordine degli avvocati,  reso  ai
sensi dell'art. 29, comma 1, lettera  l),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 247 (Nuova  disciplina  dell'ordinamento  della  professione
forense).».