Art. 19 
 
                    Misure per la stabilizzazione 
         del personale insegnante delle scuole dell'infanzia 
 
  1. Nel corso dell'anno 2019 e' indetto  un  concorso  straordinario
per titoli ed esame-colloquio per l'accesso a  posti  di  lavoro  con
contratto a tempo indeterminato per personale insegnante delle scuole
dell'infanzia provinciali. Al concorso sono  ammessi  gli  insegnanti
delle  scuole  dell'infanzia  che,  a  partire  dall'anno  scolastico
2006-2007 e fino all'anno scolastico 2017-2018, hanno prestato almeno
tre  anni  di  servizio  continuativo  d'insegnamento  nelle   scuole
dell'infanzia provinciali o  nelle  scuole  dell'infanzia  equiparate
gestite da un medesimo ente, istituzione o privato di cui al comma  2
dell'art. 46 della legge provinciale 21  marzo  1977,  n.  13  (legge
provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) o  comunque  da  gestori
tra loro associati ai sensi dell'art. 48, comma 8, della stessa legge
provinciale. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli  valutabili
ai fini del concorso. Al concorso non  sono  ammessi  gli  insegnanti
assunti  con   contratto   a   tempo   indeterminato   nella   scuola
dell'infanzia.  Per  anno  di   servizio   si   intende   i   servizi
effettivamente prestati per almeno 180 giorni in relazione al singolo
anno scolastico. 
  2. L'esame-colloquio  e'  volto  a  verificare  il  possesso  delle
conoscenze e delle  attitudini  fondamentali  indispensabili  per  lo
svolgimento dell'attivita' d'insegnamento nelle scuole dell'infanzia. 
  3.  La  graduatoria  formata  in  esito  al  concorso   ha   durata
indeterminata ed e' utilizzata, con le modalita'  previste  dall'art.
25-bis, comma 3, della legge provinciale sulle  scuole  dell'infanzia
1977, dopo l'esaurimento di  quella  formata  in  esito  al  concorso
indetto in attuazione dell'art. 16 della legge provinciale  15  marzo
2005,  n.  5  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  istruzione   e
formazione). 
  4.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.