Art. 19 Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia 1. Nel corso dell'anno 2019 e' indetto un concorso straordinario per titoli ed esame-colloquio per l'accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali. Al concorso sono ammessi gli insegnanti delle scuole dell'infanzia che, a partire dall'anno scolastico 2006-2007 e fino all'anno scolastico 2017-2018, hanno prestato almeno tre anni di servizio continuativo d'insegnamento nelle scuole dell'infanzia provinciali o nelle scuole dell'infanzia equiparate gestite da un medesimo ente, istituzione o privato di cui al comma 2 dell'art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) o comunque da gestori tra loro associati ai sensi dell'art. 48, comma 8, della stessa legge provinciale. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. Al concorso non sono ammessi gli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia. Per anno di servizio si intende i servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni in relazione al singolo anno scolastico. 2. L'esame-colloquio e' volto a verificare il possesso delle conoscenze e delle attitudini fondamentali indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' d'insegnamento nelle scuole dell'infanzia. 3. La graduatoria formata in esito al concorso ha durata indeterminata ed e' utilizzata, con le modalita' previste dall'art. 25-bis, comma 3, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, dopo l'esaurimento di quella formata in esito al concorso indetto in attuazione dell'art. 16 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione). 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.