Art. 28 
 
             Integrazione dell'art. 4 (Razionalizzazione 
           e semplificazione dei controlli sulle imprese) 
            della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale  n.  10  del
2012 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Per razionalizzare l'attivita' di controllo sulle imprese e
per coordinare e programmare l'attivita' di vigilanza, secondo quanto
previsto da  quest'articolo,  e'  istituito  il  Registro  unico  dei
controlli provinciale (RUCP), che  raccoglie  i  dati  concernenti  i
controlli di competenza della Provincia e dei suoi enti  strumentali,
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari,  delle  comunita'  e
dei comuni. Nell'ambito del RUCP il trattamento  dei  dati,  compresi
gli esiti delle attivita' di controllo, e'  effettuato  nel  rispetto
della  disciplina  in  materia  di  tutela  dei  dati  personali.  In
particolare, il sistema informatizzato del  RUCP  e'  organizzato  in
modo che sia assicurato  il  rispetto  dei  principi  applicabili  al
trattamento dei dati personali e che i dati personali siano  messi  a
disposizione degli enti partecipanti, nei limiti di quanto necessario
per l'attivita' di controllo di loro competenza, e - specificamente -
del personale autorizzato. Con regolamento, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore di questo comma, sono definite le sue  modalita'
di attuazione e, in particolare, le tipologie dei dati personali e le
operazioni di trattamento effettuate nell'ambito del RUCP, i  termini
di conservazione dei dati, le misure di sicurezza  per  garantire  la
protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrita'
e accessibilita', le misure per assicurare il tempestivo riscontro in
caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato. Resta  ferma
la titolarita' autonoma di  ciascun  ente  con  riguardo  ai  singoli
trattamenti dei dati personali.».