Art. 28 Integrazione dell'art. 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 e' inserito il seguente: «4-bis. Per razionalizzare l'attivita' di controllo sulle imprese e per coordinare e programmare l'attivita' di vigilanza, secondo quanto previsto da quest'articolo, e' istituito il Registro unico dei controlli provinciale (RUCP), che raccoglie i dati concernenti i controlli di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, delle comunita' e dei comuni. Nell'ambito del RUCP il trattamento dei dati, compresi gli esiti delle attivita' di controllo, e' effettuato nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali. In particolare, il sistema informatizzato del RUCP e' organizzato in modo che sia assicurato il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e che i dati personali siano messi a disposizione degli enti partecipanti, nei limiti di quanto necessario per l'attivita' di controllo di loro competenza, e - specificamente - del personale autorizzato. Con regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma, sono definite le sue modalita' di attuazione e, in particolare, le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate nell'ambito del RUCP, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrita' e accessibilita', le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato. Resta ferma la titolarita' autonoma di ciascun ente con riguardo ai singoli trattamenti dei dati personali.».