Art. 35 Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura) 1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 2 del 2008 le parole: «anche per scopi diversi dal nomadismo nei casi previsti dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «per scopi diversi dal nomadismo». 2. All'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'esercizio del nomadismo sul territorio provinciale si applica la normativa statale. Nei casi di registrazione nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, e' richiesta l'attestazione sanitaria.»; b) il comma 2 e' abrogato.