Art. 35 
 
                Modificazioni della legge provinciale 
              11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela 
                e per la promozione dell'apicoltura) 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 2 del 2008 le
parole: «anche per scopi diversi dal nomadismo nei casi previsti  dal
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «per scopi  diversi  dal
nomadismo». 
  2. All'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 2008 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per l'esercizio del nomadismo  sul  territorio  provinciale  si
applica la normativa statale. Nei casi di registrazione  nella  banca
dati dell'anagrafe apistica nazionale,  e'  richiesta  l'attestazione
sanitaria.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato.