Art. 36 
 
Modificazioni  della  legge  provinciale  28  maggio   1998,   n.   6
  (Interventi  a  favore  degli   anziani   e   delle   persone   non
  autosufficienti o con gravi disabilita') 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 3-bis della legge provinciale n. 6 del
1998 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I compiti e le attivita' attribuiti ai sensi  del  presente
articolo sono  finanziati  dal  fondo  provinciale  per  l'assistenza
integrata istituito dall'art. 18 della legge  provinciale  23  luglio
2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della  salute  2010).  Le
corrispondenti risorse sono assegnate dall'Azienda provinciale per  i
servizi sanitari alle comunita' nel rispetto delle direttive previste
dall'art. 15  della  legge  provinciale  sulla  tutela  della  salute
2010.». 
  2. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 6 del 1998 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 8-bis  (Forme  di  coabitazione  tra  anziani).  -  1.  Fermo
restando quanto previsto  dalla  legge  provinciale  sulle  politiche
sociali 2007, per promuovere forme di coabitazione tra anziani al  di
fuori del nucleo familiare di appartenenza ed evitarne, ritardarne  o
prevenirne l'istituzionalizzazione, le  comunita'  possono  concedere
all'anziano un contributo a parziale copertura  della  spesa  da  lui
sostenuta per l'acquisizione di servizi socio-assistenziali  volti  a
favorire l'autonomia abitativa. 
  2. Le modalita' di attuazione di quest'articolo sono  definite  con
deliberazione   della   giunta   provinciale   che   stabilisce,   in
particolare,   i   requisiti   di   accesso,   la   misura    massima
dell'Indicatore  della  condizione  economica  familiare  (ICEF)  per
l'accesso al beneficio e le sue modalita' di calcolo.  Il  contributo
puo' essere erogato direttamente al soggetto prestatore dei  servizi,
previa delega dell'anziano beneficiario.». 
  3. All'art. 19-bis della legge  provinciale  n.  6  del  1998  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi in  conto
capitale e in annualita'»; 
    b) nel comma 1 dopo le parole:  «contributi  in  conto  capitale»
sono inserite le seguenti: «o in annualita'». 
  4.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi  sanitari
con il suo bilancio.