Art. 36 Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita') 1. Dopo il comma 2 dell'art. 3-bis della legge provinciale n. 6 del 1998 e' inserito il seguente: «2-bis. I compiti e le attivita' attribuiti ai sensi del presente articolo sono finanziati dal fondo provinciale per l'assistenza integrata istituito dall'art. 18 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010). Le corrispondenti risorse sono assegnate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari alle comunita' nel rispetto delle direttive previste dall'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.». 2. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 6 del 1998 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Forme di coabitazione tra anziani). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007, per promuovere forme di coabitazione tra anziani al di fuori del nucleo familiare di appartenenza ed evitarne, ritardarne o prevenirne l'istituzionalizzazione, le comunita' possono concedere all'anziano un contributo a parziale copertura della spesa da lui sostenuta per l'acquisizione di servizi socio-assistenziali volti a favorire l'autonomia abitativa. 2. Le modalita' di attuazione di quest'articolo sono definite con deliberazione della giunta provinciale che stabilisce, in particolare, i requisiti di accesso, la misura massima dell'Indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l'accesso al beneficio e le sue modalita' di calcolo. Il contributo puo' essere erogato direttamente al soggetto prestatore dei servizi, previa delega dell'anziano beneficiario.». 3. All'art. 19-bis della legge provinciale n. 6 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi in conto capitale e in annualita'»; b) nel comma 1 dopo le parole: «contributi in conto capitale» sono inserite le seguenti: «o in annualita'». 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il suo bilancio.