Art. 41 
 
              Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa 
                       e copertura degli oneri 
 
  1.  Per  i   fini   previsti   dalle   disposizioni   indicate   in
corrispondenza dei  capitoli  inseriti  nelle  missioni  e  programmi
indicati nella tabella A sono autorizzate, per  ciascuna  missione  e
programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e  per
gli importi riportati nella medesima tabella,  con  riferimento  alle
predette disposizioni e alle modalita' indicate nelle relative note. 
  2.  Alla  copertura  delle  nuove  o   maggiori   spese   derivanti
dall'applicazione di  questa  legge  si  provvede  con  le  modalita'
indicate nelle tabelle B e C. 
  3. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 i  trasferimenti  in  materia  di
finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.