Art. 5 
 
Integrazione   dell'art.   53    (Disposizioni    sui    procedimenti
  amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative
  per l'esercizio delle relative funzioni) della legge provinciale 11
  settembre 1998, n. 10 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 53 della legge provinciale n.  10  del
1998 e' inserito il seguente: 
    «1.1. Il rinnovo dei titoli a derivare scaduti ai sensi dell'art.
26, comma 1, della legge provinciale n. 11 del  2006  puo'  avere  ad
oggetto un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente  diversa
da quella risultante dal titolo a derivare originario,  anche  se  ne
costituisce variante  sostanziale,  se  l'utilizzazione  difforme  e'
stata esercitata per almeno cinque anni, se non e' in concorrenza con
altri usi prevalenti della risorsa idrica derivata o ne esaurisce  la
possibilita' di prelievo e se essa e' coerente con le previsioni  del
piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo
dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006,  e  del
piano di tutela delle acque. In questi casi alla domanda  di  rinnovo
e'  allegata  una  relazione  tecnica  che  indica  le  modalita'  di
derivazione, l'uso dell'acqua e i valori di portata media  e  massima
della derivazione difforme; il rilascio del provvedimento di  rinnovo
e'   subordinato   al   pagamento,   a   titolo   d'indennizzo    per
l'utilizzazione diversa, di una somma pari a cinque  volte  l'importo
della  differenza  tra  il  canone  annuale   corrisposto   nell'anno
precedente  e  il  canone  annuale  che  sarebbe  stato  dovuto.  Con
deliberazione  della  giunta  provinciale  possono   essere   dettate
disposizioni attuative di questo comma.». 
  2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da  quest'articolo
si provvede con le modalita' indicate nella tabella C.