Art. 5 Integrazione dell'art. 53 (Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 1. Dopo il comma 1 dell'art. 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 e' inserito il seguente: «1.1. Il rinnovo dei titoli a derivare scaduti ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006 puo' avere ad oggetto un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente diversa da quella risultante dal titolo a derivare originario, anche se ne costituisce variante sostanziale, se l'utilizzazione difforme e' stata esercitata per almeno cinque anni, se non e' in concorrenza con altri usi prevalenti della risorsa idrica derivata o ne esaurisce la possibilita' di prelievo e se essa e' coerente con le previsioni del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, e del piano di tutela delle acque. In questi casi alla domanda di rinnovo e' allegata una relazione tecnica che indica le modalita' di derivazione, l'uso dell'acqua e i valori di portata media e massima della derivazione difforme; il rilascio del provvedimento di rinnovo e' subordinato al pagamento, a titolo d'indennizzo per l'utilizzazione diversa, di una somma pari a cinque volte l'importo della differenza tra il canone annuale corrisposto nell'anno precedente e il canone annuale che sarebbe stato dovuto. Con deliberazione della giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative di questo comma.». 2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella C.