Art. 8 
 
Integrazione dell'art. 18-bis (Disposizioni in materia  di  organi  e
  personale delle societa' partecipate dalla Provincia e  dagli  enti
  locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 
 
  1. Dopo il comma 10 dell'art. 18-bis della legge provinciale  n.  1
del 2005 e' inserito il seguente: 
  «10-bis.   In   esito   all'adozione   del   primo   programma   di
razionalizzazione societaria adottato ai sensi dell'art. 7, comma 11,
della  legge  provinciale  29  dicembre  2016,  n.  19,  le  societa'
controllate dagli enti  locali  diverse  dalle  societa'  controllate
dalla Provincia effettuano una ricognizione del personale in servizio
e redigono un elenco del personale eccedente. L'elenco e'  pubblicato
nel sito istituzionale  della  societa'  e  di  ogni  amministrazione
pubblica socia ed e' trasmesso all'Agenzia del lavoro, che lo unifica
agli altri per agevolare eventuali processi di  mobilita'  in  ambito
provinciale.  Nel  rispetto  degli  indirizzi  stabiliti   ai   sensi
dell'art. 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale n.  27  del
2010 e fino al 31 dicembre 2020 le societa',  prima  di  procedere  a
nuove assunzioni a tempo indeterminato, attingono all'elenco  redatto
dall'Agenzia del lavoro, se costituito,  salvi  i  casi  in  cui  sia
indispensabile personale in possesso  di  specifiche  competenze  non
incluso negli elenchi. Questo comma si applica  anche  alle  societa'
controllate  dagli  altri  enti   collegati   al   sistema   pubblico
finanziario  provinciale,  diversi  dagli  enti   strumentali   della
Provincia, nel rispetto dell'ordinamento cui esse fanno  riferimento.
Le misure individuate da questo  comma  sono  dettate  anche  per  le
finalita'  degli  articoli  19,  commi  8  e  9,  e  25  del  decreto
legislativo n. 175 del 2016, nell'ambito della  funzione  provinciale
di coordinamento della finanza prevista dall'art. 79, comma 3,  dello
statuto speciale.».