Art. 8 Integrazione dell'art. 18-bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle societa' partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 1. Dopo il comma 10 dell'art. 18-bis della legge provinciale n. 1 del 2005 e' inserito il seguente: «10-bis. In esito all'adozione del primo programma di razionalizzazione societaria adottato ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, le societa' controllate dagli enti locali diverse dalle societa' controllate dalla Provincia effettuano una ricognizione del personale in servizio e redigono un elenco del personale eccedente. L'elenco e' pubblicato nel sito istituzionale della societa' e di ogni amministrazione pubblica socia ed e' trasmesso all'Agenzia del lavoro, che lo unifica agli altri per agevolare eventuali processi di mobilita' in ambito provinciale. Nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale n. 27 del 2010 e fino al 31 dicembre 2020 le societa', prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, attingono all'elenco redatto dall'Agenzia del lavoro, se costituito, salvi i casi in cui sia indispensabile personale in possesso di specifiche competenze non incluso negli elenchi. Questo comma si applica anche alle societa' controllate dagli altri enti collegati al sistema pubblico finanziario provinciale, diversi dagli enti strumentali della Provincia, nel rispetto dell'ordinamento cui esse fanno riferimento. Le misure individuate da questo comma sono dettate anche per le finalita' degli articoli 19, commi 8 e 9, e 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nell'ambito della funzione provinciale di coordinamento della finanza prevista dall'art. 79, comma 3, dello statuto speciale.».