Art. 2 Accordi e convenzioni 1. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1, puo' avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito di specifici accordi o convenzioni in attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) e s.m.i., della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).