Art. 3 Volontariato 1. Il Corpo volontari AIB Piemonte, individuato dalla Regione quale unica componente regionale di volontariato, rispondente ai requisiti di cui al comma 2, concorre, a seguito di convenzione con la Regione, nell'opera di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili, nel rispetto: a) delle norme del piano di cui all'art. 1, comma 4, lettera b); b) delle procedure operative impartite dalla Regione. 2. Le volontarie e i volontari AIB, che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi, sono dotati di adeguata preparazione professionale certificata, di certificata idoneita' fisica, di idonei dispositivi di protezione individuale e sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione secondo la normativa vigente. 3. Il Corpo volontari AIB Piemonte concorre, all'interno della SOUP, al coordinamento del sistema operativo AIB e fornisce idonee figure specializzate per il coordinamento operativo del volontariato AIB nelle operazioni di prevenzione e lotta attiva.