Art. 4 Previsione e dichiarazione dello stato di massima pericolosita' 1. La Giunta regionale ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi coordina la predisposizione di strumenti informativi per la valutazione e la previsione del pericolo di incendio boschivo basata sull'utilizzo di specifici indici di pericolo di incendio. 2. La valutazione del pericolo, effettuata anche tramite l'analisi dell'andamento meteorologico, garantisce un sistema di supporto alle decisioni per tutte le attivita' di controllo del territorio, di attivazione delle strutture operative, di informazione alla popolazione, di determinazione dello stato di massima pericolosita'. 3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosita' per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purche' precisamente individuate. 4. La dichiarazione dello stato di massima pericolosita' e' tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza. 5. Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosita' incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze. 6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosita' comporta l'applicazione dell'art. 10, comma 7.