Art. 4 
 
                     Previsione e dichiarazione 
                dello stato di massima pericolosita' 
 
  1.   La   Giunta   regionale   ai   fini   della   prevenzione    e
dell'organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi coordina
la predisposizione di strumenti informativi per la valutazione  e  la
previsione del pericolo di incendio boschivo basata sull'utilizzo  di
specifici indici di pericolo di incendio. 
  2. La valutazione del pericolo, effettuata anche tramite  l'analisi
dell'andamento meteorologico, garantisce un sistema di supporto  alle
decisioni per tutte le attivita'  di  controllo  del  territorio,  di
attivazione  delle  strutture   operative,   di   informazione   alla
popolazione, di determinazione dello stato di massima pericolosita'. 
  3. La struttura regionale competente per materia,  sulla  base  del
livello di pericolo e dei  prodotti  forniti  dal  Centro  funzionale
regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia  regionale  per
la protezione ambientale, di cui alla direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi  per
la gestione organizzativa e funzionale del  sistema  di  allertamento
nazionale,  statale  e  regionale  per  il  rischio  idrogeologico  e
idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima
pericolosita' per l'intero territorio  regionale,  oppure  anche  per
aree limitate, purche' precisamente individuate. 
  4.  La  dichiarazione  dello  stato  di  massima  pericolosita'  e'
tempestivamente resa nota, tramite  gli  strumenti  di  comunicazione
della   Regione,   agli   organismi,   istituzionali   e   volontari,
appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti  territoriali,  agli
enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza. 
  5.  Gli  organismi,  istituzionali  e  volontari,  appartenenti  al
Sistema  operativo  AIB  e  gli  enti  territoriali  concorrono  alla
divulgazione dello stato di massima pericolosita'  incendi  boschivi,
ognuno per le proprie competenze. 
  6. La dichiarazione dello stato di massima  pericolosita'  comporta
l'applicazione dell'art. 10, comma 7.