Art. 5 Prevenzione 1. Ai fini della presente legge si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta; tali forme di prevenzione sono attuate nel rispetto delle finalita' del piano di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) e secondo gli obiettivi da esso indicati. 2. La prevenzione indiretta comprende tutte le azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere. Si intendono per attivita' di prevenzione indiretta le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi. 3. La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco; essi sono pianificati e progettati in rapporto al comportamento ed alle conseguenze dell'incendio, prevedibili nei luoghi in cui e' realizzata la prevenzione stessa. 4. Ai fini della prevenzione diretta, la Regione o i soggetti attuatori da essa individuati curano la realizzazione delle seguenti opere ed interventi: a) viali o fasce tagliafuoco, le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto indicato nel piano di cui all'art. 1, comma 4, lettera b); b) viabilita' silvo-pastorale; c) torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento AIB; d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione; e) canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua utili per l'estinzione; f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la quantita' di combustibile vegetale. 5. Le opere e gli interventi di cui al comma 4, identificati e localizzati nell'ambito del piano di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 6. A fini preventivi e gestionali e' ammesso l'uso del fuoco prescritto nei seguenti casi: a) diminuzione dell'intensita' e della diffusibilita' degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o arbustive e in popolamenti forestali in cui il rischio incendi e' alto; b) manutenzione dei viali tagliafuoco; c) conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza e' consentita o favorita dal passaggio periodico del fuoco; d) rinnovo del pascolo per prevenire gli incendi di origine pastorale; e) ricerca scientifica. 7. L'applicazione del fuoco prescritto e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di incendi boschivi, la quale, previa valutazione di un progetto esecutivo congiuntamente alla struttura regionale competente in materia di foreste e secondo le modalita' ed in conformita' a quanto previsto dal piano di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), prescrive gli accorgimenti necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti nel progetto esecutivo e condurre l'intervento di fuoco prescritto in sicurezza. Gli interventi autorizzati sono realizzati sotto la responsabilita' di personale appositamente formato ed abilitato all'uso del fuoco prescritto, appartenente al Sistema operativo AIB.