Art. 5 
 
                             Prevenzione 
 
  1. Ai fini della  presente  legge  si  distinguono  la  prevenzione
indiretta e la prevenzione diretta; tali forme  di  prevenzione  sono
attuate nel rispetto delle finalita' del piano  di  cui  all'art.  1,
comma 4, lettera b) e secondo gli obiettivi da esso indicati. 
  2. La prevenzione indiretta comprende tutte  le  azioni  capaci  di
limitare le occasioni  di  incendio  senza  agire  sulla  vegetazione
forestale da difendere. Si intendono  per  attivita'  di  prevenzione
indiretta le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione
nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e
privati in materia di incendi boschivi. 
  3. La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi  idonei  a
rendere la vegetazione forestale meno  percorribile  e  danneggiabile
dal  fuoco;  essi  sono  pianificati  e  progettati  in  rapporto  al
comportamento ed  alle  conseguenze  dell'incendio,  prevedibili  nei
luoghi in cui e' realizzata la prevenzione stessa. 
  4. Ai fini della prevenzione  diretta,  la  Regione  o  i  soggetti
attuatori da essa individuati curano la realizzazione delle  seguenti
opere ed interventi: 
    a) viali o fasce tagliafuoco,  le  cui  caratteristiche  tecniche
sono conformi a quanto indicato nel piano di cui all'art. 1, comma 4,
lettera b); 
    b) viabilita' silvo-pastorale; 
    c) torri e  posti  di  avvistamento,  compresi  gli  impianti  di
monitoraggio e telerilevamento AIB; 
    d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione; 
    e) canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi  serbatoi
idrici, punti d'acqua utili per l'estinzione; 
    f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire
la quantita' di combustibile vegetale. 
  5. Le opere e gli interventi di cui  al  comma  4,  identificati  e
localizzati nell'ambito del piano di cui all'art. 1, comma 4, lettera
b), sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 
  6. A fini preventivi  e  gestionali  e'  ammesso  l'uso  del  fuoco
prescritto nei seguenti casi: 
    a)  diminuzione  dell'intensita'  e  della  diffusibilita'  degli
incendi boschivi mediante  la  riduzione  della  biomassa  bruciabile
esclusivamente nelle formazioni erbacee o arbustive e in  popolamenti
forestali in cui il rischio incendi e' alto; 
    b) manutenzione dei viali tagliafuoco; 
    c)  conservazione  di  specifici  habitat  erbacei  o  arbustivi,
biotopi o di  specie  vegetali  la  cui  esistenza  e'  consentita  o
favorita dal passaggio periodico del fuoco; 
    d) rinnovo del pascolo  per  prevenire  gli  incendi  di  origine
pastorale; 
    e) ricerca scientifica. 
  7.   L'applicazione   del   fuoco   prescritto   e'   soggetta   ad
autorizzazione rilasciata dalla  struttura  regionale  competente  in
materia di incendi boschivi,  la  quale,  previa  valutazione  di  un
progetto esecutivo congiuntamente alla struttura regionale competente
in materia di foreste e secondo le  modalita'  ed  in  conformita'  a
quanto previsto dal piano di cui all'art. 1,  comma  4,  lettera  b),
prescrive gli accorgimenti necessari  per  conseguire  gli  obiettivi
stabiliti nel progetto esecutivo e  condurre  l'intervento  di  fuoco
prescritto in sicurezza. Gli interventi autorizzati  sono  realizzati
sotto  la  responsabilita'  di  personale  appositamente  formato  ed
abilitato all'uso  del  fuoco  prescritto,  appartenente  al  Sistema
operativo AIB.