Art. 6 
 
                 Lotta attiva agli incendi boschivi 
 
  1. Gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi comprendono
le attivita' di: ricognizione, sorveglianza,  avvistamento,  allarme,
spegnimento e bonifica, con mezzi aerei e da terra. 
  2. La Giunta regionale organizza il proprio Sistema  operativo  AIB
individuando e affidando  tramite  apposite  convenzioni,  compiti  e
competenze sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente. 
  3. La Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi sulla
base  degli  strumenti  preventivi  e  di  supporto  alle  decisioni,
assicura  il  coordinamento  del  proprio  Sistema   operativo   AIB,
istituisce e coordina la SOUP, avvalendosi  delle  proprie  strutture
nonche', a seguito di apposite convenzioni, accordi, contratti: 
    a) di risorse, mezzi e personale delle istituzioni dello Stato di
cui all'art. 2; 
    b) di personale volontario di cui all'art. 3; 
    c) di soggetti che svolgono attivita' in attuazione dei contratti
di cui all'art. 1, comma 4, lettera e). 
  4.  La  SOUP  e'  il  centro  di  coordinamento  interforze   delle
componenti del Sistema operativo AIB, impegnate nelle  operazioni  di
lotta attiva. 
  5. Alla SOUP compete: 
    a) l'allertamento immediato delle altre  componenti  del  Sistema
operativo AIB, a seguito di ricevuta notizia di incendio; 
    b) la  gestione  operativa  dei  mezzi  aerei  regionali  di  cui
all'art. 1, comma 3, lettera d); 
    c)  la  procedura  di  richiesta  al  Dipartimento  nazionale  di
protezione  civile  dei  mezzi  aerei  del  Centro  operativo   aereo
unificato; 
  6. La Regione affida compiti e responsabilita' di  direzione  delle
operazioni di  spegnimento,  sulla  base  di  quanto  previsto  nelle
convenzioni stipulate con le componenti  istituzionali  e  volontarie
del Sistema operativo AIB.