Art. 7 Ricostituzione boschiva 1. Nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000, la Giunta regionale provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, in particolare se vi sono motivi di pubblica incolumita'. 2. La Giunta regionale, attraverso le strutture regionali competenti, valuta di volta in volta le situazioni che possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumita', anche attraverso l'incrocio dei dati forniti dalla pianificazione regionale in materia di rischio idrogeologico. 3. La Giunta regionale disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge n. 353/2000, armonizzandole, con le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale n. 4/2009. 4. La ricostituzione boschiva avviene in conformita' a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2009 e nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di conservazione e ripristino della biodiversita' e degli strumenti di pianificazione vigenti all'interno delle aree naturali protette e nella Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita').