Art. 7 
 
                       Ricostituzione boschiva 
 
  1. Nel rispetto dei vincoli di  cui  all'art.  10  della  legge  n.
353/2000, la Giunta regionale provvede direttamente o  attraverso  la
concessione di contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, alla
ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti  dal  passaggio  di
incendio, in particolare se vi sono motivi di pubblica incolumita'. 
  2.  La  Giunta  regionale,  attraverso   le   strutture   regionali
competenti, valuta di  volta  in  volta  le  situazioni  che  possono
rappresentare  un  pericolo  per  la  pubblica   incolumita',   anche
attraverso l'incrocio dei dati forniti dalla pianificazione regionale
in materia di rischio idrogeologico. 
  3. La Giunta regionale disciplina  le  procedure  per  il  rilascio
delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge n.  353/2000,
armonizzandole, con le procedure  di  cui  all'art.  14  della  legge
regionale n. 4/2009. 
  4. La ricostituzione  boschiva  avviene  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla  legge  regionale  n.  4/2009  e  nel  rispetto  delle
direttive comunitarie in materia di conservazione e ripristino  della
biodiversita' e degli strumenti di pianificazione vigenti all'interno
delle aree naturali protette e nella Rete Natura  2000  di  cui  alla
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversita').