Art. 8 
 
                  Segnalazione di incendi boschivi 
 
  1.  Chi  avvista  in  bosco  o  nei  terreni  limitrofi  un   fuoco
incustodito lo comunica immediatamente al numero unico  di  emergenza
europeo 112  o  ad  altri  numeri  di  pubblico  soccorso  o  tramite
segnalazioni alle autorita' di pubblica sicurezza o comunali.