(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 45 del 10 ottobre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello statuto; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli
enti locali in attuazione del capo I della legge 15  marzo  1997,  n.
59); 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n.  2  (Istituzione  dei
tributi propri della Regione); 
  Vista la legge regionale  28  dicembre  2011,  n.  69  (Istituzione
dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali
25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri); 
  Vista la legge regionale 11  novembre  2016,  n.  77  (Disposizioni
urgenti in materia di concessioni del demanio idrico); 
  Vista legge regionale 13  ottobre  2017,  n.  57  (Disposizioni  in
materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per  l'utilizzazione
delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016); 
  Vista la legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10  (Disposizioni  in
materia  di  servizio  idrico.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
69/2011); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte  in  materia
di azzeramento dell'aliquota dell'imposta sulle  concessioni  statali
dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello  stato  per
gli anni 2017 e2018, si rende necessario favorire la  definizione  in
forma agevolata delle  situazioni  debitorie  pregresse  relative  al
mancato versamento dell'imposta regionale, al fine  di  consentire  a
tutti i concessionari di beneficiare della aliquota agevolata del  20
per cento. La posticipazione del termine al 31 dicembre 2018 e' volta
a  favorire  la  massima  conoscibilita'  ai  contribuenti  circa  la
possibilita'  di  regolarizzare  in  maniera  agevolata  la   propria
posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti  pubblici
titolati di concessioni, termini piu' ampi per poter  completare  gli
adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta,  nonche'
ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro; 
    2. Al fine di adempiere all'impegno assunto con  il  Governo  per
evitare  l'impugnazione  della  legge  regionale   n.   10/2018,   e'
necessario  procedere  ad   una   riformulazione   concordata   della
disposizione che istituisce il fondo per gli  interventi  strategici,
come  introdotta  dalla  legge  regionale  n.  10/2018  nella   legge
regionale n. 69/2011; tale modifica e' finalizzata a precisare che il
fondo e' alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente
stabilita dall'Autorita' di regolazione per energia reti  e  ambiente
(ARERA); 
    3. Al fine di adempiere all'impegno assunto con  il  Governo  per
evitare  l'impugnazione  della  legge  regionale   n.   57/2017,   e'
necessario procedere all'integrazione  concordata  di  alcune  norme,
volta  ad  escludere  dall'ambito  di  applicazione  della  legge  le
concessioni idroelettriche di grande derivazione, nonche'  a  sancire
il rispetto delle procedure stabilite  dalla  normativa  nazionale  e
regionale in materia di concessioni di derivazioni  di  acque,  quale
presupposto per la stipula degli accordi  di  semplificazione  e  per
l'attuazione  del  processo  di  riordino   delle   concessioni;   in
particolare, in caso  di  accorpamento  di  piu'  titoli  concessori,
vengono  stabiliti  limiti  massimi  di  durata   delle   concessioni
accorpate ed una soglia massima di aggregazione per le concessioni di
piccole derivazioni idroelettriche; 
    4. Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte  in  materia
di concessioni statali dei  beni  del  demanio  e  della  particolare
situazione a seguito del riordino delle funzioni provinciali ai sensi
della legge regionale n.  22/2015  e,  in  particolare,  della  legge
regionale   n.   80/2015,   si   rende   necessario    favorire    la
regolarizzazione  dei  soggetti  che   si   trovano   in   situazione
particolare e consentire loro di beneficiare della aliquota agevolata
del 20 per cento e del rilascio, ove ne sussistano le  condizioni  di
natura tecnica, della concessione demaniale.  La  posticipazione  del
termine  al  31  dicembre  2018  e'  volta  a  favorire  la   massima
conoscibilita'   ai   contribuenti   circa   la    possibilita'    di
regolarizzarsi e, a tal  fine,  si  rende  necessario  posticipare  i
termini per provvedere alla regolazione delle annualita' pregresse; 
    5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Riapertura dei termini di cui all'art. 11 
                  della legge regionale n. 57/2017 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
fino al 31 dicembre 2018, e' riaperto il termine, di cui all'art. 11,
della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia
di canoni per l'uso del demanio idrico e  per  l'utilizzazione  delle
acque.  Modifiche  alla  legge  regionale   n.   77/2016),   per   la
regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale  sulle  concessioni
statali per l'occupazione  e  l'uso  del  demanio  e  del  patrimonio
indisponibile dello Stato non corrisposta, o in corso di accertamento
con riferimento agli anni d'imposta fino al 2015. 
  2. Ai fini della regolarizzazione di cui al  comma  1,  sono  fatti
salvi i versamenti in forma agevolata  dell'imposta  regionale  sulle
concessioni statali per l'occupazione  e  l'uso  del  demanio  e  del
patrimonio indisponibile dello Stato effettuati  fino  alla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  ai  quali  non  si  applica
l'art. 1, comma 5, della legge regionale  28  dicembre  2015,  n.  81
(Legge di stabilita' per l'anno 2016). 
  3. I pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria,  ai
sensi dell'art.  1,  comma  5,  della  legge  regionale  n.  81/2015,
effettuati a seguito di avviso di accertamento,  fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  considerati  come
eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata,  senza  possibilita'
di rimborso di eventuali eccedenze. 
  4. Per i pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria,
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 81/2015, fino
alla data di entrata in vigore della presente legge,  viene  disposto
il rimborso della differenza  tra  l'ammontare  dell'imposta  in  via
ordinaria e la somma agevolata di cui  all'art.  1,  comma  3,  della
legge regionale n. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'art.  1,
comma 4, ultimo periodo, della medesima legge regionale n. 81/2015. 
  5. Il rimborso di cui al comma 4 e' effettuato  direttamente  dalla
Giunta regionale a favore del  concessionario,  previa  verifica  del
pagamento  dell'imposta  in  via  ordinaria,  anche   attraverso   la
compensazione rispetto all'imposta dovuta. 
  6. Entro il mese di giugno 2019, la Giunta  regionale  presenta  al
Consiglio regionale una relazione che illustra le misure adottate  in
attuazione del presente articolo.