Art. 2
Principi
1. Il complesso delle attivita' che attengono alla gestione del
Servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione delle opere
funzionali a tale servizio e gli interventi di cui al Titolo V della
Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonche'
quelli connessi alla tutela dei pericoli derivanti dall'amianto
costituiscono attivita' di pubblico interesse.
2. La gestione dei rifiuti, in coerenza con la normativa nazionale
in materia ambientale, e' effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di proporzionalita',
di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel
consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio di
chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza,
fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme
vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni
ambientali.
3. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi ed il
recupero dei rifiuti urbani indifferenziati sono attuati nel rispetto
del principio di autosufficienza e del principio di prossimita' in
ambito regionale, in attuazione della direttiva 2008/98/CE e
dell'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
4. Lo smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti speciali e
dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata sono attuati nel
rispetto del principio di prossimita'. I rifiuti di cui sopra
potranno essere smaltiti, trattati o recuperati in uno degli impianti
idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di
ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto
geografico o della necessita' di impianti specializzati per
determinati tipi di rifiuti.
5. La Regione assume come proprio il principio dell'economia
circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che promuove una
gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una
volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il
risparmio di nuove risorse.
6. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di
cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione dei seguenti
principi:
a) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie al
fine di tutelare la salute della collettivita', evitando possibili
fonti di inquinamento dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili;
b) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando
i valori naturali e paesaggistici.