Art. 3 
 
                        Obiettivi e finalita' 
 
  1. In attuazione dei principi di cui all'art. 2 la  presente  legge
persegue i seguenti obiettivi: 
    a) la riduzione alla fonte della quantita'  di  rifiuti  prodotti
nonche' la riduzione massima della quantita' di  rifiuti  urbani  non
inviati al riciclaggio; 
    b) il recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili ed il loro
riutilizzo; 
    c) proteggere l'ambiente e la salute prevedendo e  riducendo  gli
impatti negativi della  protezione  e  della  gestione  dei  rifiuti,
secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la  promozione  della
salute del 21 novembre 1986 e  rafforzando  la  prevenzione  primaria
delle malattie ascrivibili ai rischi indotti da inadeguate  modalita'
di gestione dei rifiuti; 
    d)   raggiungimento   dell'obiettivo   di   autosufficienza   per
l'impiantistica di trattamento e recupero  per  i  rifiuti  urbani  e
speciali. 
  2. In particolare la regione persegue  l'obiettivo  di  raggiungere
entro l'anno 2020 l'effettivo riciclo pari al  50%  delle  componenti
carta, cartone, plastica, metalli, vetro,  legno,  frazione  organica
dei rifiuti urbani e assimilati. 
  3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi  precedenti,
in tutto il territorio regionale sono adottate le seguenti azioni: 
    a) incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di
rifiuti e potenziare quantitativamente e qualitativamente le raccolte
differenziate  mediante  la  progressiva  adozione  di   sistemi   di
misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio  pubblico,  in
attuazione del comma 668 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    b) favorire la valorizzazione dei rifiuti in termini economici  e
ambientali,  in   coerenza   con   il   principio   di   prossimita',
privilegiando il recupero di materia a quello di energia; 
    c) incentivare l'autocompostaggio, il compostaggio  di  comunita'
ed il compostaggio di prossimita', a partire dalle  utenze  disagiate
per posizione orografica e per insufficiente  rete  di  collegamenti,
aree agricole ed aree a bassa densita' abitativa; 
    d) incentivare lo scambio, la commercializzazione o  la  cessione
gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso  o
in aree appositamente allestite; 
    e) incentivare la cessione gratuita di derrate alimentari; 
    f) ridurre la produzione ed il trattamento di rifiuti speciali  e
la loro pericolosita'. 
  4. La Regione con la presente legge, in attuazione  del  Titolo  V,
parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed  integrazioni,  disciplina  le  attivita'  di  messa  in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati  sul
territorio regionale,  sostenendo,  anche  con  risorse  finanziarie,
tutte le iniziative  volte  alla  prevenzione  dell'inquinamento  del
suolo e delle acque sotterranee e al recupero produttivo dei siti. 
  5. La Regione individua le funzioni ed i compiti amministrativi per
i quali e' necessario l'esercizio unitario sul territorio e ne regola
lo  svolgimento.  Indirizza  e  coordina,  nel  rispetto  della  loro
autonomia territoriale e funzionale, le attivita'  in  materia  degli
Enti locali e degli Organi di controllo sanitario ed ambientale. 
  6. La Regione persegue gli obiettivi di trasparenza,  efficienza  e
semplificazione    mediante    la    totale    informatizzazione    e
dematerializzazione dei procedimenti e dei rispettivi fascicoli,  nel
rispetto del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. 
  7. La presente legge attua le  disposizioni  di  tutela  ambientale
della legge 27 marzo 1992, n. 257  «Norme  relative  alla  cessazione
dell'impiego dell'amianto», in osservanza del decreto del  Presidente
della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto  di  indirizzo  e  coordinamento
alle Regioni ed alle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per
l'adozione  di  piani  di   protezione,   di   decontaminazione,   di
smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai  fini  della  difesa  dai
pericoli derivanti dall'amianto). 
  8. La presente legge si pone  l'obiettivo  della  salvaguardia  del
benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto
mediante la pianificazione e la limitazione  degli  interventi  nelle
aree con presenza di amianto naturale e la concessione  di  incentivi
finanziari a sostegno degli interventi di rimozione e smaltimento dei
manufatti e rifiuti contenenti amianto esistenti sul territorio della
Regione Basilicata.