Art. 3
Obiettivi e finalita'
1. In attuazione dei principi di cui all'art. 2 la presente legge
persegue i seguenti obiettivi:
a) la riduzione alla fonte della quantita' di rifiuti prodotti
nonche' la riduzione massima della quantita' di rifiuti urbani non
inviati al riciclaggio;
b) il recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili ed il loro
riutilizzo;
c) proteggere l'ambiente e la salute prevedendo e riducendo gli
impatti negativi della protezione e della gestione dei rifiuti,
secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la promozione della
salute del 21 novembre 1986 e rafforzando la prevenzione primaria
delle malattie ascrivibili ai rischi indotti da inadeguate modalita'
di gestione dei rifiuti;
d) raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza per
l'impiantistica di trattamento e recupero per i rifiuti urbani e
speciali.
2. In particolare la regione persegue l'obiettivo di raggiungere
entro l'anno 2020 l'effettivo riciclo pari al 50% delle componenti
carta, cartone, plastica, metalli, vetro, legno, frazione organica
dei rifiuti urbani e assimilati.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi precedenti,
in tutto il territorio regionale sono adottate le seguenti azioni:
a) incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di
rifiuti e potenziare quantitativamente e qualitativamente le raccolte
differenziate mediante la progressiva adozione di sistemi di
misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in
attuazione del comma 668 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) favorire la valorizzazione dei rifiuti in termini economici e
ambientali, in coerenza con il principio di prossimita',
privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
c) incentivare l'autocompostaggio, il compostaggio di comunita'
ed il compostaggio di prossimita', a partire dalle utenze disagiate
per posizione orografica e per insufficiente rete di collegamenti,
aree agricole ed aree a bassa densita' abitativa;
d) incentivare lo scambio, la commercializzazione o la cessione
gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o
in aree appositamente allestite;
e) incentivare la cessione gratuita di derrate alimentari;
f) ridurre la produzione ed il trattamento di rifiuti speciali e
la loro pericolosita'.
4. La Regione con la presente legge, in attuazione del Titolo V,
parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, disciplina le attivita' di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati sul
territorio regionale, sostenendo, anche con risorse finanziarie,
tutte le iniziative volte alla prevenzione dell'inquinamento del
suolo e delle acque sotterranee e al recupero produttivo dei siti.
5. La Regione individua le funzioni ed i compiti amministrativi per
i quali e' necessario l'esercizio unitario sul territorio e ne regola
lo svolgimento. Indirizza e coordina, nel rispetto della loro
autonomia territoriale e funzionale, le attivita' in materia degli
Enti locali e degli Organi di controllo sanitario ed ambientale.
6. La Regione persegue gli obiettivi di trasparenza, efficienza e
semplificazione mediante la totale informatizzazione e
dematerializzazione dei procedimenti e dei rispettivi fascicoli, nel
rispetto del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
7. La presente legge attua le disposizioni di tutela ambientale
della legge 27 marzo 1992, n. 257 «Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto», in osservanza del decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento
alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per
l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto).
8. La presente legge si pone l'obiettivo della salvaguardia del
benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto
mediante la pianificazione e la limitazione degli interventi nelle
aree con presenza di amianto naturale e la concessione di incentivi
finanziari a sostegno degli interventi di rimozione e smaltimento dei
manufatti e rifiuti contenenti amianto esistenti sul territorio della
Regione Basilicata.