Art. 4
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui agli articoli 183 e 240 del
decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. e tutte le definizioni di cui
alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi, al
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 ed al Titolo
IX, capo III del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., sono
inoltre definite come:
a) decreto: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni;
b) «Area di raccolta»: area interna all'Ambito territoriale
ottimale ove si provvede ad organizzare il sistema intercomunale di
raccolta;
c) RUR: «Rifiuto urbano residuo», frazione di rifiuto
indifferenziato che residua dalle raccolte differenziate;
d) «Compostaggio di prossimita'»: sistema di compostaggio per
piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 2000 abitanti), a
partire dalle utenze disagiate per posizione orografica e per
insufficiente rete di collegamenti, aree agricole ed aree a bassa
densita' abitativa;
e) P.R.G.R.: il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti;
f) anagrafe: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art.
251 del decreto;
g) responsabile: il responsabile dell'evento di potenziale
contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di
contaminazione storica;
h) soggetto interessato: il proprietario, il conduttore, il
gestore o altro soggetto non responsabile dell'evento di potenziale
contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di
contaminazione storica, che ha interesse ed attiva il procedimento ai
sensi dell'art. 245 del decreto;
i) Comune: solo per quanto attiene al Titolo 3 della presente
legge, si intende il Comune nel cui territorio ricade il sito oggetto
di procedimenti di cui al Titolo V, Parte IV del decreto;
j) autorita' competente: l'Amministrazione o ente competente
all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione degli interventi.