Art. 2 Individuazione delle aree vocate e non vocate 1. La Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno stralcio del piano faunistico-venatorio regionale nel quale dispone la revisione dei confini attuali delle aree vocate e non vocate, sentiti gli ambiti territoriali di caccia (ATC), includendo nelle zone non vocate le aree coltivate soggette a danni documentati nel quinquennio precedente, le aree coltivate potenzialmente danneggiabili anche in presenza di opere di dissuasione, i terreni potenzialmente coltivabili da rimettere a coltura, comprese le frazioni boscate e cespugliate tra loro intercluse, attestandone i confini lungo linee fisiche di facile identificazione. Limitatamente alla specie cinghiale sono incluse tra le zone non vocate le zone di ripopolamento e cattura. 2. Nel piano di cui al comma 1, per le aree vocate e' determinata la densita' obiettivo per ciascuna specie di ungulati di cui all'articolo 1. Nelle more dell'approvazione del piano, la densita' per il cinghiale e' fissata in 2,5 soggetti ogni 100 ettari al termine della stagione venatoria. 3. Per svolgere le attivita' di cui ai commi 1 e 2, la Regione puo' avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).