Art. 2 
 
            Individuazione delle aree vocate e non vocate 
 
  1. La Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore
della presente legge, uno  stralcio  del  piano  faunistico-venatorio
regionale nel quale dispone la revisione dei  confini  attuali  delle
aree vocate e non vocate, sentiti gli ambiti territoriali  di  caccia
(ATC), includendo nelle zone non vocate le aree coltivate soggette  a
danni documentati  nel  quinquennio  precedente,  le  aree  coltivate
potenzialmente  danneggiabili  anche  in   presenza   di   opere   di
dissuasione, i terreni  potenzialmente  coltivabili  da  rimettere  a
coltura,  comprese  le  frazioni  boscate  e  cespugliate  tra   loro
intercluse, attestandone i confini  lungo  linee  fisiche  di  facile
identificazione. Limitatamente alla specie cinghiale sono incluse tra
le zone non vocate le zone di ripopolamento e cattura. 
  2. Nel piano di cui al comma 1, per le aree vocate  e'  determinata
la  densita'  obiettivo  per  ciascuna  specie  di  ungulati  di  cui
all'articolo 1. Nelle more dell'approvazione del piano,  la  densita'
per il cinghiale e' fissata  in  2,5  soggetti  ogni  100  ettari  al
termine della stagione venatoria. 
  3. Per svolgere le attivita' di cui ai commi 1 e 2, la Regione puo'
avvalersi dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA).