Art. 3 
 
              Gestione venatoria nelle aree non vocate 
 
  1. Per consentire il prelievo selettivo la Giunta regionale, previo
parere dell'ISPRA, approva annualmente, con riferimento alle aree non
vocate e non soggette a divieto  di  caccia,  un  piano  di  prelievo
selettivo. 
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente  legge
il piano e' approvato in conformita' ai seguenti criteri: 
  a) per gli ungulati, il piano di  prelievo  e'  definito  assumendo
come densita' attuale delle popolazioni il 70  per  cento  di  quella
media  riscontrata  nei  distretti  delle  aree   vocate   confinanti
nell'annata precedente. La suddivisione in  classi  di  prelievo  del
contingente stimato  e'  equivalente  a  quella  media  dei  medesimi
distretti; 
  b) per la specie cinghiale,  il  piano  di  prelievo  e'  calcolato
considerando come  consistenza  delle  popolazioni  quella  derivante
dalla media della densita' di  abbattimento  ottenuta  nei  distretti
delle aree vocate confinanti nell'annata precedente. 
  3. Negli anni  successivi  al  primo  anno  di  applicazione  della
presente legge il piano annuale tiene conto dei fattori di correzione
derivanti dagli indici di prelievo realizzati in attuazione del piano
precedente e dalle informazioni censuarie raccolte. 
  4. La Giunta regionale approva, con  deliberazione,  previo  parere
dell'ISPRA, il calendario venatorio annuale, relativo alle  aree  non
vocate, indicando i periodi e gli orari del  prelievo  tenendo  conto
dei periodi in cui si manifestano maggiormente i danni con  lo  scopo
di prevenirli. Per la caccia al cinghiale, previsto dall'articolo 18,
comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il  periodo
di attivita' venatoria e'  esteso  nei  limiti  compresi  tra  il  1°
Ottobre e il 31 Gennaio, come previsto  dal  articolo  18,  comma  2,
primo capoverso, della legge n. 157/92. 
  5. Il prelievo venatorio selettivo su ciascuna  specie  nelle  aree
non vocate, articolato in distretti, puo' essere eseguito da: 
  a) cacciatori iscritti  all'ATC  in  possesso  di  abilitazione  al
prelievo selettivo sulla specie di riferimento; 
  b) proprietari e conduttori dei fondi agricoli iscritti all'ATC  in
possesso di  abilitazione  al  prelievo  selettivo  sulla  specie  di
riferimento; 
  c) i titolari ed ospiti delle aziende faunistico-venatorie e  delle
aziende  agrituristico-venatorie,  in  possesso  di  abilitazione  al
prelievo selettivo sulla specie  di  riferimento  o  accompagnati  da
personale abilitato, nei territori di propria competenza. 
  6. Per la specie cinghiale,  limitatamente  alle  aree  non  vocate
cacciabili  e  ai  periodi  ed   agli   orari   e   giorni   indicati
specificatamente dal calendario venatorio  di  cui  al  comma  4,  il
prelievo e' altresi' consentito in forma singola alla cerca o con  la
tecnica della girata secondo le modalita' stabilite da ISPRA per tale
fattispecie, da tutti i cacciatori iscritti all'ATC o, negli istituti
privati, dai cacciatori autorizzati. 
  7. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui
al presente  articolo  debbono  essere  eseguiti  da  cacciatori  che
indossino indumenti ad alta visibilita'. In  caso  di  violazione  si
applica la sanzione prevista dall'articolo 41, comma 1,  lettera  p),
della legge regionale n. 2/1995. 
  8. Gli ATC provvedono: 
  a) ad  attuare  tutte  le  attivita'  logistiche  ed  organizzative
necessarie per svolgere l'attivita'  di  prelievo,  ivi  compresa  la
distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e  delle
schede di prelievo da distribuire per il territorio del  comprensorio
di competenza nonche' il ritiro delle schede di prelievo e  la  prima
elaborazione dei dati; 
  b)  a  supportare  sotto  il  profilo  economico,  organizzativo  e
logistico le sessioni d'esame di abilitazione alle diverse  forme  di
prelievo; 
  c) a rendicontare alla Regione, almeno a cadenza mensile, il numero
dei cacciatori  partecipanti  al  prelievo,  il  numero  di  fascette
distribuite e l'esito dei prelievi effettuati; 
  d)  a  fornire  idonei   mezzi   di   prevenzione   ai   conduttori
professionali e non professionali di fondi agricoli.