Art. 3 Gestione venatoria nelle aree non vocate 1. Per consentire il prelievo selettivo la Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA, approva annualmente, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un piano di prelievo selettivo. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano e' approvato in conformita' ai seguenti criteri: a) per gli ungulati, il piano di prelievo e' definito assumendo come densita' attuale delle popolazioni il 70 per cento di quella media riscontrata nei distretti delle aree vocate confinanti nell'annata precedente. La suddivisione in classi di prelievo del contingente stimato e' equivalente a quella media dei medesimi distretti; b) per la specie cinghiale, il piano di prelievo e' calcolato considerando come consistenza delle popolazioni quella derivante dalla media della densita' di abbattimento ottenuta nei distretti delle aree vocate confinanti nell'annata precedente. 3. Negli anni successivi al primo anno di applicazione della presente legge il piano annuale tiene conto dei fattori di correzione derivanti dagli indici di prelievo realizzati in attuazione del piano precedente e dalle informazioni censuarie raccolte. 4. La Giunta regionale approva, con deliberazione, previo parere dell'ISPRA, il calendario venatorio annuale, relativo alle aree non vocate, indicando i periodi e gli orari del prelievo tenendo conto dei periodi in cui si manifestano maggiormente i danni con lo scopo di prevenirli. Per la caccia al cinghiale, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il periodo di attivita' venatoria e' esteso nei limiti compresi tra il 1° Ottobre e il 31 Gennaio, come previsto dal articolo 18, comma 2, primo capoverso, della legge n. 157/92. 5. Il prelievo venatorio selettivo su ciascuna specie nelle aree non vocate, articolato in distretti, puo' essere eseguito da: a) cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento; b) proprietari e conduttori dei fondi agricoli iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento; c) i titolari ed ospiti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento o accompagnati da personale abilitato, nei territori di propria competenza. 6. Per la specie cinghiale, limitatamente alle aree non vocate cacciabili e ai periodi ed agli orari e giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio di cui al comma 4, il prelievo e' altresi' consentito in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata secondo le modalita' stabilite da ISPRA per tale fattispecie, da tutti i cacciatori iscritti all'ATC o, negli istituti privati, dai cacciatori autorizzati. 7. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilita'. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 41, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 2/1995. 8. Gli ATC provvedono: a) ad attuare tutte le attivita' logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attivita' di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio di competenza nonche' il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati; b) a supportare sotto il profilo economico, organizzativo e logistico le sessioni d'esame di abilitazione alle diverse forme di prelievo; c) a rendicontare alla Regione, almeno a cadenza mensile, il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati; d) a fornire idonei mezzi di prevenzione ai conduttori professionali e non professionali di fondi agricoli.