Art. 4 Interventi di controllo faunistico 1. La Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici dimostrata sulla base di una valutazione tecnica che tiene conto dei danni rilevati o potenziali, anche eventualmente segnalati dai proprietari o conduttori dei fondi, approva, previo parere dell'ISPRA, piani di controllo, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 2/1995, di validita' non superiore ai tre anni. 2. Negli interventi di controllo di cui al comma 1, sono comunque ammessi: a) l'utilizzo di fari e strumenti di intensificazione della luce; b) l'utilizzo di attrattivi; c) l'utilizzo delle metodologie di prelievo basate sull'aspetto, la cerca e trappole selettive; d) la girata, solo per la specie cinghiale; e) una volta applicati senza successo metodi di prelievo alternativi, solo per la specie cinghiale puo' essere utilizzata la braccata, in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche. 3. L'utilizzo delle diverse metodologie di caccia viene deciso dalla Regione in accordo con gli ATC o con i gestori degli istituti privati ed il soggetto che coordina gli interventi. L'utilizzo delle trappole deve essere privilegiato nelle aree urbane e peri-urbane e nelle aree agricole ove sia ravvisata l'inefficacia degli altri sistemi di controllo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le operazioni di cattura possono essere affidate, mediante appositi protocolli di gestione, ai proprietari e conduttori dei fondi. 5. Gli Ambiti territoriali di caccia, gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 possono, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle disposizioni applicative emanate dal dipartimento regionale competente, acquistare, detenere e utilizzare gabbie, chiusini ed altre dotazioni necessarie per la realizzazione delle misure di controllo e contenimento della fauna selvatica.