Art. 4 
 
                 Interventi di controllo faunistico 
 
  1. La  Regione,  nel  caso  di  inefficacia  dei  metodi  ecologici
dimostrata sulla base di una valutazione tecnica che tiene conto  dei
danni  rilevati  o  potenziali,  anche  eventualmente  segnalati  dai
proprietari  o  conduttori  dei   fondi,   approva,   previo   parere
dell'ISPRA, piani di controllo, ai sensi dell'articolo 28 della legge
regionale n. 2/1995, di validita' non superiore ai tre anni. 
  2. Negli interventi di controllo di cui al comma 1,  sono  comunque
ammessi: 
  a) l'utilizzo di fari e strumenti di intensificazione della luce; 
  b) l'utilizzo di attrattivi; 
  c) l'utilizzo delle metodologie di prelievo basate sull'aspetto, la
cerca e trappole selettive; 
  d) la girata, solo per la specie cinghiale; 
  e)  una  volta  applicati  senza  successo   metodi   di   prelievo
alternativi, solo per la specie cinghiale puo' essere  utilizzata  la
braccata, in condizioni di tempo e luogo che escludano  significativi
impatti su altre specie selvatiche. 
  3. L'utilizzo delle diverse  metodologie  di  caccia  viene  deciso
dalla Regione in accordo con gli ATC o con i gestori  degli  istituti
privati ed il soggetto che coordina gli interventi. L'utilizzo  delle
trappole deve essere privilegiato nelle aree urbane e  peri-urbane  e
nelle aree agricole  ove  sia  ravvisata  l'inefficacia  degli  altri
sistemi di controllo. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma  3,  le  operazioni  di
cattura possono essere  affidate,  mediante  appositi  protocolli  di
gestione, ai proprietari e conduttori dei fondi. 
  5. Gli Ambiti territoriali di caccia,  gli  organismi  di  gestione
delle aree protette e dei siti della Rete Natura  2000  possono,  nel
rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle disposizioni  applicative
emanate dal dipartimento regionale competente, acquistare, detenere e
utilizzare gabbie, chiusini ed  altre  dotazioni  necessarie  per  la
realizzazione delle misure di controllo e  contenimento  della  fauna
selvatica.