Art. 5 
 
                Gestione venatoria nelle aree vocate 
 
  1. Nelle aree vocate di  cui  all'articolo  2,  la  presenza  degli
ungulati viene mantenuta, a cura dei soggetti gestori, nei livelli di
consistenza interspecifica sostenibile dall'ambiente, definiti tenuto
anche    conto    degli    effettivi    danneggiamenti     ambientali
all'agricoltura,  ai  boschi  e  dalle  capacita'   di   rinnovazione
forestale. I piani di  prelievo  sono  realizzati  nel  rispetto  del
calendario venatorio di cui all'articolo 30 della legge regionale  n.
2/1995. 
  2. Le finalita' di cui al comma 1  sono  perseguite  a  livello  di
comprensorio,  mediante  il  piano  annuale  di   gestione   ungulati
articolato in unita' di gestione, quali  i  distretti,  gli  istituti
faunistici e le aree protette. 
  3. L'ATC, entro il 30 aprile di ogni anno,  trasmette  alla  Giunta
regionale la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati. Ai
fini della migliore gestione, in  sede  di  approvazione,  la  Giunta
regionale puo' procedere alla  modifica  della  proposta.  La  Giunta
regionale approva il piano previo parere dell'ISPRA. 
  4. La proposta di piano, costituita dai piani di prelievo selettivo
e di prelievo al cinghiale in braccata: 
  a) e' articolata per comprensorio e contiene le  indicazioni  delle
singole unita' di gestione, raccolte dall'ATC competente; 
  b) e' predisposta sulla  base  dei  risultati  delle  attivita'  di
monitoraggio  sull'abbondanza  e   stato   delle   popolazioni,   con
metodologie indicate dalla Regione; 
  c) prevede le misure dirette (prelievi)  e  indirette  (prevenzione
danni) e la loro ripartizione nel comprensorio tra i diversi soggetti
gestori di ciascuna unita' di gestione; 
  d) e' redatta anche tenendo conto del monitoraggio di cui al  comma
5. 
  5. I soggetti  gestori  delle  aree  protette  di  cui  alla  legge
regionale 28 giugno 1994,  n.  28  (Individuazione,  classificazione,
istituzione, tutela  e  gestione  delle  aree  naturali  protette  in
Basilicata), avvalendosi obbligatoriamente dell'ISPRA, attuano, entro
e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le forme di monitoraggio  della
consistenza  degli  ungulati  presenti  sul  territorio  di   propria
competenza. 
  6. I soggetti  gestori  degli  istituti  faunistici  e  delle  aree
protette attuano il piano per il territorio  di  propria  competenza.
Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi del piano, la  Regione
interviene con le modalita' di cui all'articolo 4. 
  7. La Regione, in accordo con le aree naturali protette  nazionali,
istituite ai sensi della legge 6 dicernbre 1991, n. 394,  e  su  loro
specifica richiesta motivata, puo' prevedere l'elaborazione di  piani
di  controllo  straordinari  per  le  popolazioni  di  ungulati   che
rappresentano un pericolo per la  tutela  della  biodiversita'  nelle
aree   vocate,   intervenendo   con   azioni   ecosostenibili   quali
l'installazione di chiusini, gabbie di contenimento  e  corral,  come
indicato dall'allegato 3  delle  Linee  guida  per  la  gestione  del
cinghiale  (sus  scrofa)   nelle   aree   protette   dell'ISPRA,   la
sterilizzazione farmacologica, l'utilizzazione di prodotti  repulsivi
compatibili con l'ambiente, la realizzazione di recinzioni e la messa
in opera di strumenti di dissuasione o altri mezzi ritenuti efficaci. 
  8. L'attivita'  di  selecontrollo  nelle  aree  protette,  definita
dall'articolo 19 della legge  157/1992,  nel  triennio  di  validita'
della presente legge e'  estesa  a  tutti  i  giorni  effettivi,  con
l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio previsti  dall'articolo
18, comma 6, della legge n. 157/1992. 
  9. Al fine di rendere celere e puntuale la realizzazione dei  piani
numerici di prelievo selettivo, nel territorio  gestito,  l'ATC  deve
obbligatoriamente prevedere, almeno sino al raggiungimento del 70 per
cento del piano, il prelievo consentendo l'attivazione  contemporanea
anche di tutti gli iscritti al distretto abilitati al prelievo  sulla
specie. L'ATC attiva misure tali da garantire il rispetto  del  piano
di prelievo. 
  10. Al fine di facilitare la realizzazione dei  piani  di  prelievo
negli interventi in braccata  effettuati  dalle  squadre  di  ciascun
distretto, fermo restando fisso  il  numero  di  squadre  attive  sul
territorio regionale, il  numero  di  partecipanti  minimo  per  tali
azioni di caccia e' fissato in diciotto cacciatori iscritti. 
  11. Il comitato di gestione dell'ATC: 
  a) destina la vendita di una quota non inferiore al 20 per cento di
cervidi  e  bovidi,  abbattibili  con  la  caccia  di  selezione,  ai
cacciatori del distretto, oppure a cacciatori  non  aventi  residenza
venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati  da  cacciatori
iscritti al distretto; 
  b) dispone le misure necessarie a favorire  la  partecipazione  dei
cacciatori ospiti alle attivita' di caccia in braccata delle squadre. 
  12. I proventi delle attivita' di cui al  comma  9  sono  vincolati
all'indennizzo  dei  danni,  alla  realizzazione  di  interventi   di
prevenzione e alla gestione degli ungulati.