Art. 5 Gestione venatoria nelle aree vocate 1. Nelle aree vocate di cui all'articolo 2, la presenza degli ungulati viene mantenuta, a cura dei soggetti gestori, nei livelli di consistenza interspecifica sostenibile dall'ambiente, definiti tenuto anche conto degli effettivi danneggiamenti ambientali all'agricoltura, ai boschi e dalle capacita' di rinnovazione forestale. I piani di prelievo sono realizzati nel rispetto del calendario venatorio di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 2/1995. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite a livello di comprensorio, mediante il piano annuale di gestione ungulati articolato in unita' di gestione, quali i distretti, gli istituti faunistici e le aree protette. 3. L'ATC, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati. Ai fini della migliore gestione, in sede di approvazione, la Giunta regionale puo' procedere alla modifica della proposta. La Giunta regionale approva il piano previo parere dell'ISPRA. 4. La proposta di piano, costituita dai piani di prelievo selettivo e di prelievo al cinghiale in braccata: a) e' articolata per comprensorio e contiene le indicazioni delle singole unita' di gestione, raccolte dall'ATC competente; b) e' predisposta sulla base dei risultati delle attivita' di monitoraggio sull'abbondanza e stato delle popolazioni, con metodologie indicate dalla Regione; c) prevede le misure dirette (prelievi) e indirette (prevenzione danni) e la loro ripartizione nel comprensorio tra i diversi soggetti gestori di ciascuna unita' di gestione; d) e' redatta anche tenendo conto del monitoraggio di cui al comma 5. 5. I soggetti gestori delle aree protette di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata), avvalendosi obbligatoriamente dell'ISPRA, attuano, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le forme di monitoraggio della consistenza degli ungulati presenti sul territorio di propria competenza. 6. I soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette attuano il piano per il territorio di propria competenza. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi del piano, la Regione interviene con le modalita' di cui all'articolo 4. 7. La Regione, in accordo con le aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della legge 6 dicernbre 1991, n. 394, e su loro specifica richiesta motivata, puo' prevedere l'elaborazione di piani di controllo straordinari per le popolazioni di ungulati che rappresentano un pericolo per la tutela della biodiversita' nelle aree vocate, intervenendo con azioni ecosostenibili quali l'installazione di chiusini, gabbie di contenimento e corral, come indicato dall'allegato 3 delle Linee guida per la gestione del cinghiale (sus scrofa) nelle aree protette dell'ISPRA, la sterilizzazione farmacologica, l'utilizzazione di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente, la realizzazione di recinzioni e la messa in opera di strumenti di dissuasione o altri mezzi ritenuti efficaci. 8. L'attivita' di selecontrollo nelle aree protette, definita dall'articolo 19 della legge 157/1992, nel triennio di validita' della presente legge e' estesa a tutti i giorni effettivi, con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge n. 157/1992. 9. Al fine di rendere celere e puntuale la realizzazione dei piani numerici di prelievo selettivo, nel territorio gestito, l'ATC deve obbligatoriamente prevedere, almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano, il prelievo consentendo l'attivazione contemporanea anche di tutti gli iscritti al distretto abilitati al prelievo sulla specie. L'ATC attiva misure tali da garantire il rispetto del piano di prelievo. 10. Al fine di facilitare la realizzazione dei piani di prelievo negli interventi in braccata effettuati dalle squadre di ciascun distretto, fermo restando fisso il numero di squadre attive sul territorio regionale, il numero di partecipanti minimo per tali azioni di caccia e' fissato in diciotto cacciatori iscritti. 11. Il comitato di gestione dell'ATC: a) destina la vendita di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto; b) dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle attivita' di caccia in braccata delle squadre. 12. I proventi delle attivita' di cui al comma 9 sono vincolati all'indennizzo dei danni, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione degli ungulati.