Art. 6 
 
                Gestione e valorizzazione delle carni 
 
  1. Gli ATC, in collaborazione tra loro, provvedono a presentare  un
piano unico, entro il termine di  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, che prevede la  realizzazione
di almeno un centro di sosta, costituito da una o  piu'  celle  frigo
all'interno delle quali le carcasse di selvaggina  selvatica  oggetto
di   attivita'   venatoria   vengono   esclusivamente    refrigerate,
aumentandone  il  numero  di  uno  ogni  duemilacinquecento  capi  di
ungulati abbattuti,  facendo  riferimento  ai  dati  di  abbattimento
dell'annata precedente. I centri di sosta devono essere dislocati sul
territorio di competenza in  modo  diffuso  ed  omogeneo  e  posti  a
disposizione  dei  cacciatori  di  ungulati,  attraverso   specifiche
regolamentazioni e protocolli. 
  2.  Gli  ATC  predispongono  specifici  accordi  con  i  centri  di
lavorazione carni o altre destinazioni  autorizzate  ai  sensi  delle
norme sanitarie  vigenti,  finalizzati  alla  cessione  dei  capi  di
ungulati provenienti dalle attivita' di controllo di cui all'articolo
28 della legge regionale n. 2/1995, nonche' degli eventuali ulteriori
capi ceduti dai cacciatori. 
  3. Ciascun ATC predispone accordi con associazioni  locali,  attive
nel campo della solidarieta' sociale, al fine di destinare una  quota
dei capi di ungulati, provenienti dalle attivita'  di  controllo,  ad
attivita' di beneficenza alimentare. 
  4. La Regione,  attraverso  la  programmazione  economica  agricolo
forestale,  puo'  provvedere  alla  predisposizione  di   azioni   di
valorizzazione della risorsa rinnovabile  rappresentata  dalla  carne
degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio
dei percorsi di riconoscimento di qualita'. 
  5. Per la realizzazione delle misure  previste,  la  Regione  avvia
accordi di collaborazione con le Aziende sanitarie locali  regionali,
gli ATC, i  Parchi,  le  aree  protette,  l'ISPRA  e  i  dipartimenti
regionali interessati.