Art. 6 Gestione e valorizzazione delle carni 1. Gli ATC, in collaborazione tra loro, provvedono a presentare un piano unico, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che prevede la realizzazione di almeno un centro di sosta, costituito da una o piu' celle frigo all'interno delle quali le carcasse di selvaggina selvatica oggetto di attivita' venatoria vengono esclusivamente refrigerate, aumentandone il numero di uno ogni duemilacinquecento capi di ungulati abbattuti, facendo riferimento ai dati di abbattimento dell'annata precedente. I centri di sosta devono essere dislocati sul territorio di competenza in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di ungulati, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli. 2. Gli ATC predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione carni o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attivita' di controllo di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 2/1995, nonche' degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori. 3. Ciascun ATC predispone accordi con associazioni locali, attive nel campo della solidarieta' sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attivita' di controllo, ad attivita' di beneficenza alimentare. 4. La Regione, attraverso la programmazione economica agricolo forestale, puo' provvedere alla predisposizione di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio dei percorsi di riconoscimento di qualita'. 5. Per la realizzazione delle misure previste, la Regione avvia accordi di collaborazione con le Aziende sanitarie locali regionali, gli ATC, i Parchi, le aree protette, l'ISPRA e i dipartimenti regionali interessati.