Art. 7 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il  monitoraggio  sull'andamento  delle  azioni  previste  dalla
presente  legge  e  sul  grado  di  raggiungimento  degli   obiettivi
prefissati, e' determinato dal raffronto tra la situazione  esistente
e la raccolta ed analisi di indici riferiti al prelievo effettuato  e
all'andamento dei danni economici da questi causati  all'agricoltura,
alla biodiversita' e alle altre attivita' antropiche,  annualmente  e
allo scadere dei tre anni di validita' della presente legge. 
  2. La Regione  svolge  le  attivita'  di  monitoraggio  avvalendosi
dell'ISPRA. 
  3. Sulla base del monitoraggio delle azioni di  cui  alla  presente
legge e' realizzato il sistema informativo faunistico-venatorio,  nel
quale vengono inserite, da parte  della  Regione,  degli  ATC,  degli
istituti privati e  delle  aree  protette,  le  informazioni  di  cui
all'articolo 7 della legge regionale n. 2/1995.