Art. 7 Monitoraggio 1. Il monitoraggio sull'andamento delle azioni previste dalla presente legge e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, e' determinato dal raffronto tra la situazione esistente e la raccolta ed analisi di indici riferiti al prelievo effettuato e all'andamento dei danni economici da questi causati all'agricoltura, alla biodiversita' e alle altre attivita' antropiche, annualmente e allo scadere dei tre anni di validita' della presente legge. 2. La Regione svolge le attivita' di monitoraggio avvalendosi dell'ISPRA. 3. Sulla base del monitoraggio delle azioni di cui alla presente legge e' realizzato il sistema informativo faunistico-venatorio, nel quale vengono inserite, da parte della Regione, degli ATC, degli istituti privati e delle aree protette, le informazioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 2/1995.