Art. 8 Vigilanza e potere sostitutivo della Regione 1. La vigilanza sul rispetto della presente legge e' svolta dai soggetti di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/1995. I soggetti indicati allo svolgimento di compiti di vigilanza sono: a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale; b) le guardie, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato; c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali; d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria; e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei Comuni e delle Comunita' Montane; f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale alle quali e' riconosciuta la qualifica di guardia giurata; g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; h) le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali. 2. In caso di mancata attuazione delle attivita' e funzioni previste a carico degli ATC di cui all'articolo 5, comma 10 e all'articolo 6, la Regione diffida l'ATC ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede alla nomina di un commissario, con oneri a carico del soggetto inadempiente. 3. In caso di mancata attuazione delle attivita' e funzioni previste a carico dei soggetti gestori delle aree protette regionali e degli istituti faunistici pubblici di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, la Regione diffida i soggetti gestori ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede alla nomina di un commissario, con oneri a carico del soggetto inadempiente.