Art. 8 
 
            Vigilanza e potere sostitutivo della Regione 
 
  1. La vigilanza sul rispetto della presente  legge  e'  svolta  dai
soggetti di cui all'articolo 45 della legge regionale  n.  2/1995.  I
soggetti indicati allo svolgimento di compiti di vigilanza sono: 
  a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale; 
  b) le guardie, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo  Forestale
dello Stato; 
  c) le  guardie  addette  alla  vigilanza  dei  parchi  regionali  e
nazionali; 
  d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria; 
  e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei Comuni
e delle Comunita' Montane; 
  f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni  venatorie,
agricole e di protezione ambientale alle  quali  e'  riconosciuta  la
qualifica di guardia giurata; 
  g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza; 
  h) le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali. 
  2. In  caso  di  mancata  attuazione  delle  attivita'  e  funzioni
previste a carico degli  ATC  di  cui  all'articolo  5,  comma  10  e
all'articolo 6, la Regione diffida l'ATC ad  adempiere  entro  trenta
giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede alla nomina  di  un
commissario, con oneri a carico del soggetto inadempiente. 
  3. In  caso  di  mancata  attuazione  delle  attivita'  e  funzioni
previste a carico dei soggetti gestori delle aree protette  regionali
e degli istituti faunistici pubblici di cui all'articolo 5, commi 5 e
6, la Regione diffida i soggetti gestori ad  adempiere  entro  trenta
giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede alla nomina  di  un
commissario, con oneri a carico del soggetto inadempiente.