Art. 9 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge,  la
Giunta regionale invia alla commissione competente  per  materia  una
relazione in cui si evidenzia ogni informazione utile  per  la  stima
della condizione iniziale in cui si inserisce l'intervento obiettivo,
in particolare: 
  a) il  numero  degli  incidenti  stradali  causati  dagli  ungulati
distinti per provincia; 
  b) l'entita' economica  dei  danni  all'agricoltura  causati  dagli
ungulati distinti per provincia; 
  c) la stima  del  numero  degli  ungulati  distinti  per  specie  e
provincia. 
  2. Nella relazione di  cui  al  comma  1  e'  anche  illustrato  il
procedimento di verifica degli  effetti  della  legge  obiettivo  con
particolare riferimento agli indicatori che si  intendono  utilizzare
ed alla loro metodologia di rilevazione. 
  3. Al termine di ogni annualita' e a  conclusione  dell'intervento,
al fine di valutare l'efficacia in termini  di  raggiungimento  degli
obiettivi prefissati, la  Giunta  regionale  invia  alla  commissione
consiliare  competente  una  relazione  in  cui  sono  evidenziati  i
risultati ottenuti, evidenziando  in  particolare  il  raffronto  per
ognuno di essi tra la situazione iniziale e la situazione finale. 
  4.  La  commissione  competente   per   materia,   utilizzando   la
documentazione di cui al comma 3,  acquisisce  anche  la  valutazione
delle associazioni rappresentative dei cacciatori, delle associazioni
rappresentative degli agricoltori e delle associazioni ambientaliste,
relativamente all'efficacia degli interventi e dei risultati ottenuti
dall'intervento regionale.