Art. 14 
 
              Funzioni regionali. Modifiche all'art. 22 
                  della legge regionale n. 79/2012 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n.  79/2012,  dopo
le parole: «la Regione:» e' inserita la seguente lettera: 
    «0a) puo' impartire, entro il 30  settembre  di  ogni  anno,  con
deliberazione della Giunta regionale,  indirizzi  per  l'elaborazione
della proposta di piano delle attivita' di bonifica, in coerenza  con
quanto  disposto  dalla  vigente  normativa  e   dagli   atti   della
programmazione regionale;». 
  2. Dopo la lettera  a)  del  comma  2,  dell'art.  22  della  legge
regionale n. 79/2012 e' inserita la seguente: 
    «a-bis) approva eventuali integrazioni al piano  delle  attivita'
di bonifica qualora si rendano disponibili  nel  corso  dell'anno  di
riferimento risorse per la realizzazione di nuove opere di bonifica o
di nuove opere idrauliche di quarta  e  quinta  categoria.  Il  piano
delle attivita' integrato e' comunicato all'assemblea consortile;».