Art. 14 Funzioni regionali. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 79/2012 1. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 79/2012, dopo le parole: «la Regione:» e' inserita la seguente lettera: «0a) puo' impartire, entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, indirizzi per l'elaborazione della proposta di piano delle attivita' di bonifica, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale;». 2. Dopo la lettera a) del comma 2, dell'art. 22 della legge regionale n. 79/2012 e' inserita la seguente: «a-bis) approva eventuali integrazioni al piano delle attivita' di bonifica qualora si rendano disponibili nel corso dell'anno di riferimento risorse per la realizzazione di nuove opere di bonifica o di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Il piano delle attivita' integrato e' comunicato all'assemblea consortile;».