Art. 5 
 
               Diritto di voto. Modifiche all'art. 10 
                  della legge regionale n. 79/2012 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n.  79/2012,  dopo
le parole: «ad un voto»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  non  sono
ammesse deleghe». 
  2. Al comma 3 dell'art. 10 della legge  regionale  n.  79/2012,  le
parole: «al consorzio almeno dieci  giorni  prima  della  data  delle
elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita'  definite
dal regolamento». 
  3. I commi 6 e 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 79/2012 sono
abrogati. 
  4. Dopo il comma 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 79/2012 e'
inserito il seguente: 
  «8-bis. L'assegnazione  dei  seggi  tra  le  liste  concorrenti  e'
effettuata in ragione del criterio maggioritario,  con  le  modalita'
definite nel regolamento di cui all'art. 11, comma 5.». 
  5. Il comma 9 dell' art. 10 della legge  regionale  n.  79/2012  e'
sostituito dal seguente: 
  «9.  Al  fine  di  promuovere  la  partecipazione   alle   elezioni
consortili, il consorzio di bonifica, anche in forma associata, entro
il termine di sessanta giorni antecedenti  la  data  fissata  per  le
elezioni, comunica agli  aventi  diritto  al  voto  le  modalita'  di
svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data
di svolgimento delle stesse.».