Art. 5 Diritto di voto. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 79/2012 1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 79/2012, dopo le parole: «ad un voto» sono inserite le seguenti: «e non sono ammesse deleghe». 2. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 79/2012, le parole: «al consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' definite dal regolamento». 3. I commi 6 e 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 79/2012 sono abrogati. 4. Dopo il comma 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 79/2012 e' inserito il seguente: «8-bis. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione del criterio maggioritario, con le modalita' definite nel regolamento di cui all'art. 11, comma 5.». 5. Il comma 9 dell' art. 10 della legge regionale n. 79/2012 e' sostituito dal seguente: «9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, anche in forma associata, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalita' di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse.».