(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 47 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 31 dicembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 26/2014 1. L'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Adesione e recesso dalle Unioni e revoca di funzioni comunali). - 1. Ferma restando la normativa statale che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, le Unioni costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali. 2. Per l'adesione all'Unione, il Comune e l'Unione approvano, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione, lo Statuto dell'Unione che prevede e disciplina la partecipazione del Comune all'Unione. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non e' soggetta al parere dei Consigli dei Comuni gia' partecipanti. 3. Il Comune puo' revocare la gestione associata di una o piu' funzioni comunali tramite Unione con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune, nonche' la decorrenza della revoca sono regolati da accordo. 4. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6-bis, i Comuni possono recedere dall'Unione cui aderiscono con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente, nonche' la decorrenza del recesso sono regolati da accordo. 5. Gli accordi di cui ai commi 3 e 4 sono approvati a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione e sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti interessati entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di revoca o di recesso. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non e' soggetta al parere dei Consigli dei Comuni gia' partecipanti. 6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo ai sensi del comma 5, il medesimo e' approvato da un collegio arbitrale costituito da un componente designato da ciascuna delle parti e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. 7. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente dell'Unione ne cura la liquidazione.».