(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 47 
           al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
             Friuli-Venezia Giulia del 31 dicembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 6 
                  della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino
del sistema Regione - Autonomie  locali  nel  Friuli-Venezia  Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali  e  riallocazione
di funzioni amministrative), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Adesione e recesso  dalle  Unioni  e  revoca  di  funzioni
comunali). - 1. Ferma restando la normativa statale  che  prevede  la
gestione associata obbligatoria delle funzioni  comunali,  le  Unioni
costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni
comunali. 
  2. Per l'adesione all'Unione, il Comune  e  l'Unione  approvano,  a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale
e dell'Assemblea dell'Unione, lo Statuto dell'Unione  che  prevede  e
disciplina la partecipazione del Comune all'Unione. La  deliberazione
dell'Assemblea dell'Unione non e' soggetta al parere dei Consigli dei
Comuni gia' partecipanti. 
  3. Il Comune puo' revocare la gestione  associata  di  una  o  piu'
funzioni comunali  tramite  Unione  con  deliberazione  adottata  dal
Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I
rapporti giuridici ed  economici  intercorrenti  tra  l'Unione  e  il
Comune, nonche' la decorrenza della revoca sono regolati da accordo. 
  4. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6-bis,  i  Comuni
possono  recedere  dall'Unione  cui  aderiscono   con   deliberazione
adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti
assegnati.  I  rapporti  giuridici  ed  economici  intercorrenti  tra
l'Unione e il Comune recedente, nonche'  la  decorrenza  del  recesso
sono regolati da accordo. 
  5. Gli accordi di cui ai commi 3 e 4 sono approvati  a  maggioranza
assoluta  dei  rispettivi  componenti  del   Consiglio   comunale   e
dell'Assemblea dell'Unione e sottoscritti dai  legali  rappresentanti
degli enti interessati  entro  sessanta  giorni  dall'adozione  della
deliberazione consiliare di revoca o  di  recesso.  La  deliberazione
dell'Assemblea dell'Unione non e' soggetta al parere dei Consigli dei
Comuni gia' partecipanti. 
  6. In caso di mancata  sottoscrizione  dell'accordo  ai  sensi  del
comma 5, il medesimo e' approvato da un collegio arbitrale costituito
da un componente designato  da  ciascuna  delle  parti  e  presieduto
dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. 
  7. In caso di scioglimento dell'Unione, il  Presidente  dell'Unione
ne cura la liquidazione.».