Art. 3 
 
                        Modifiche all'art. 10 
                  della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale  n.  26/2014  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera b) le parole: «di cui all'art. 6, comma  2»  sono
soppresse; 
    b) alla lettera c) le parole: «in attuazione degli articoli da 23
a 33» sono soppresse.