Art. 3 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 26/2014 1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) le parole: «di cui all'art. 6, comma 2» sono soppresse; b) alla lettera c) le parole: «in attuazione degli articoli da 23 a 33» sono soppresse.