Art. 4 
 
                        Modifica all'art. 17 
                  della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 17 della  legge  regionale  n.  26/2014  le
parole: «per consentire l'avvio della concertazione di  cui  all'art.
7, comma  2,  della  legge  regionale  17  luglio  2015,  n.  18  (La
disciplina della finanza locale del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'
modifiche a disposizioni delle  leggi  regionali  19/2013,  9/2009  e
26/2014 concernenti gli enti locali)» sono soppresse.