Art. 4 Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 26/2014 1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 26/2014 le parole: «per consentire l'avvio della concertazione di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)» sono soppresse.