Art. 6 
 
                        Modifiche all'art. 23 
                  della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. All'art. 23 della legge regionale n. 26/2014 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
      «a) le funzioni comunali  secondo  le  previsioni  del  proprio
statuto;»; 
    b) le lettere b) ed e) del comma 1 e  i  commi  3  e  3-bis  sono
abrogati.