Art. 6 Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 26/2014 1. All'art. 23 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) le funzioni comunali secondo le previsioni del proprio statuto;»; b) le lettere b) ed e) del comma 1 e i commi 3 e 3-bis sono abrogati.