Art. 8 Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 26/2014 1. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 26/2014 le parole: «con le modalita' di cui all'art. 26, comma 4,» e le parole: «e che possono essere esercitate con le modalita' previste dall'art. 27 per le funzioni di cui al comma 1, lettera b)» sono soppresse.