Art. 8 
 
                        Modifica all'art. 32 
                  della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 32 della  legge  regionale  n.  26/2014  le
parole: «con le modalita' di cui all'art. 26, comma 4,» e le  parole:
«e che possono essere esercitate con le modalita' previste  dall'art.
27 per le funzioni di cui al comma 1, lettera b)» sono soppresse.