(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  7  del
                          13 febbraio 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e n-bis), dello Statuto; 
  Visto il regolamento approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione  del  regolamento  di
attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina
della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche); 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio  2010,  n.  22  (Riassetto
della normativa in materia di ricerca e  coltivazione  delle  risorse
geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della  legge  23  luglio
2009, n. 99); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  10
settembre 2010  (Linee  guida  per  l'autorizzazione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili); 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione  della
direttiva n. 2009/28/CE sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive nn. 2001/77/CE e 2003/30/CE); 
  Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di
risorse energetiche); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39  (Disposizioni  in
materia di energia); 
  Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 (Disposizioni urgenti
per la coltivazione di anidride carbonica); 
  Vista  la  legge  regionale  1°  agosto  2017,  n.  40  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2017 -2019. Modifiche alle  leggi  regionali  nn.  29/2009,  59/2009,
55/2011, 77/2013,  86/2014,  82/2015,  89/2016  e  16/2017),  ed,  in
particolare, l'art. 30; 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n.
10 (Piano ambientale ed energetico regionale «PAER»); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37
(Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale  «PIT»  con
valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai  sensi  dell'art.  19
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per  il  governo
del territorio»); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio  2018,  n.
72 (Piano  regionale  per  la  qualita'  dell'aria  ambiente  «PRQA».
Approvazione ai sensi della legge regionale n. 65/2014); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 20 novembre 2018; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  La  produzione  di  energia  elettrica  da  fonte  geotermica
rappresenta una caratteristica specifica della Toscana,  non  essendo
presente in nessun'altra regione italiana nella  peculiare  forma  in
cui in essa e' caratterizzata la coltivazione; 
    2. I fluidi geotermici estratti nei diversi campi di coltivazione
e destinati alla  produzione  di  energia  elettrica  non  hanno  una
composizione   chimica   uniforme,   essendo   questa   legata   alle
caratteristiche  geomorfologiche   e   geochimiche   del   sottosuolo
interessato. In particolare, i fluidi estratti dai  campi  geotermici
del Monte Amiata contengono inquinanti, per quantita' e qualita', che
impongono cautele maggiori per il loro sfruttamento; 
    3. E' necessario assumere, quale livello massimo da non superare,
lo  scenario  attuale  delle  emissioni  in  atmosfera,  considerando
l'effetto cumulativo delle stesse; 
    4. A fronte del riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche, in  particolare  del  decreto
legislativo n. 22/2010, la regione e' intervenuta,  piu'  volte,  con
l'obiettivo  di  assicurare  un'attivita'  di  sfruttamento  di  tale
energia quanto piu' compatibile  con  gli  obiettivi  previsti  dalla
pianificazione  territoriale,  dalla  programmazione  ambientale   ed
energetica regionale e nel rispetto della vocazione  socio  economica
dei territori interessati; 
    5. La Regione Toscana,  per  quanto  di  propria  competenza,  ha
inteso favorire la migliore collocazione possibile  di  tale  energia
nei contesti territoriali interessati,  promuovendo  accordi  tra  le
istituzioni locali ed i soggetti titolari  di  concessioni,  quali  i
protocolli di  intesa  siglati  dalla  regione  stessa,  in  data  20
dicembre 2007 (Accordo generale sulla geotermia) e in data 24 gennaio
2014, con la rete di imprese «Rete Geotermica», nei quali sono  stati
individuati gli obiettivi di sviluppo della geotermia in  Toscana  in
termini  di  innovazione  tecnologica,  riduzione   della   pressione
ambientale e miglioramento del quadro emissivo; 
    6. Attraverso il piano ambientale ed energetico regionale (PAER),
la regione si e' posta l'obiettivo di sostenere, anche attraverso  la
geotermia, lo sviluppo della «green economy»  per  il  raggiungimento
dei traguardi comunitari di lotta ai cambiamenti climatici, riduzione
delle emissioni da energie fossili e  nucleari  e  transizione  verso
un'economia a basse emissioni di carbonio; 
    7. Al fine di pianificare uno sviluppo dei  programmi  geotermici
maggiormente  coerente   con   le   caratteristiche   dei   territori
interessati, il Consiglio regionale, con la risoluzione  1°  febbraio
2017, n. 140 (In merito alla definizione delle aree  non  idonee  per
l'installazione di impianti di produzione di  energia  geotermica  in
Toscana), ha impegnato la Giunta regionale a  definire  le  aree  non
idonee per l'installazione  di  impianti  di  produzione  di  energia
geotermica; 
    8. Le aree non idonee sono  uno  strumento  introdotto  dal  d.m.
ambiente  10  settembre   2010,   che   definisce   i   criteri   per
l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla  realizzazione
di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e
sono  individuate  dalle  regioni  nell'ambito  dei  propri  atti  di
pianificazione; 
    9. A seguito della sopracitata risoluzione  140/2017,  la  Giunta
regionale ha avviato tale percorso di individuazione delle  aree  non
idonee per l'installazione di impianti geotermici,  a  partire  dalla
decisione 2 maggio 2017, n. 40 (Indirizzi agli  uffici  della  Giunta
regionale  per  la  predisposizione  delle   linee   guida   per   la
individuazione delle aree non idonee per la geotermia), finalizzato a
definire tali aree mediante apposita integrazione  al  PAER,  nonche'
valutando la necessita' di un contestuale intervento sugli  strumenti
di pianificazione territoriale regionale; 
    10. Avuto riguardo all'esperienza maturata nelle principali  aree
geotermiche della regione, e' necessario sviluppare una modalita'  di
sfruttamento delle risorse geotermiche a fini  energetici  coniugando
ed implementando le esigenze ambientali e lo sviluppo socio economico
ed occupazionale dei territori; 
    11. Per garantire il migliore raggiungimento degli  obiettivi  di
mitigazione ambientale e di sviluppo socio economico ed occupazionale
delle aree geotermiche, e' necessario: 
      a)  perseguire  il  miglioramento  della   qualita'   dell'aria
ambiente; 
      b)     garantire     inserimenti     paesaggistici     adeguati
nell'insediamento di  nuove  centrali,  nel  rispetto  del  piano  di
indirizzo territoriale (PIT), con valenza paesaggistica; 
      c)  acquisire  un  progetto  industriale,  richiesto  dal  d.m.
sviluppo economico 10  settembre  2010,  che  individui  le  positive
ricadute   socio   economiche   ed   occupazionali   connesse    alla
realizzazione dell'impianto per cui e' richiesta l'autorizzazione; 
  12.  L'obiettivo  della  mitigazione   ambientale   e'   perseguito
attraverso  l'utilizzo  delle  migliori  tecnologie  e  modalita'  di
gestione disponibili; questo, in particolare, per limitare le ore  di
non funzionamento degli impianti geotermoelettrici;  sempre  ai  fini
della mitigazione  ambientale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla
normativa statale e dalle disposizioni regionali vigenti, si  prevede
altresi' l'introduzione di ulteriori  disposizioni  finalizzate  alla
riduzione delle emissioni di gas inquinanti; 
  13. Il Consorzio per lo sviluppo delle  aree  geotermiche  (CoSviG)
S.c.r.l. e'  una  societa'  costituita  da  enti  locali  delle  aree
geotermiche della Toscana con la finalita' di  promuovere  iniziative
di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime; 
  14. Ai sensi  dell'art.  7,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
45/1997, la regione ha disposto  che  la  riscossione  delle  risorse
derivanti dai contributi geotermici di  cui  all'art.  16,  comma  4,
lettera b), del decreto legislativo n. 22/2010 e' delegata agli  enti
locali delle aree geotermiche, che la effettuano  anche  tramite  gli
organismi, di diritto pubblico o di diritto privato,  partecipati  da
tali  enti  ed  incaricati  della  realizzazione   di   progetti   di
investimento nelle aree geotermiche; 
  15. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 della legge  regionale
n. 40/2017, il contributo geotermico dovuto per il solo anno 2017  ai
sensi dell'art. 16, comma 4, lettera b), del decreto  legislativo  n.
22/2010 e' stato introitato direttamente dalla  regione,  che  lo  ha
utilizzato per acquisire quote di partecipazione  al  CoSviG  S.r.l.,
fino al massimo consentito dallo statuto della societa'; 
  16. Al fine di assicurare la complessiva utilizzazione di tutte  le
risorse a favore delle aree geotermiche, e' opportuno che  il  CoSviG
S.c.r.l., alla cui compagine societaria partecipa dal 2017  anche  la
Regione Toscana, gia' individuato dai comuni delle  aree  geotermiche
per adempiere alla riscossione dei contributi geotermici ai sensi del
richiamato art. 7, comma 2, della legge  regionale  n.  45/1997,  sia
destinatario anche delle risorse derivanti dai canoni  geotermici  di
cui all'art. 16, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 22/2010; 
  17.  E'  pertanto  necessario  modificare  l'art.  7  della   legge
regionale  n.  45/1997,  prevedendo  che  la  Giunta  regionale,  con
deliberazione annuale, assegni a CoSviG  S.c.r.l.  anche  le  risorse
derivanti dai canoni geotermici; 
  18. La legge regionale 3 aprile 2015, n. 44  (Disposizioni  urgenti
per la coltivazione di anidride carbonica) prevede  per  il  titolare
della concessione geotermica l'obbligo  di  cedere  gratuitamente  la
anidride carbonica (CO2) prodotta dalle centrali geotermoelettriche; 
  19. Viene garantita la massima utilizzazione possibile dell'energia
geotermica residua nel rispetto dei criteri  dell'economia  circolare
che, oltre  ad  essere  diventato  uno  dei  principi  comunitari  di
riferimento,   e'   stata   oggetto   di   un   recente   inserimento
nell'ordinamento  regionale   attraverso   una   specifica   modifica
dell'art. 4 dello Statuto; a tal fine  e'  necessario  prevedere  che
tutti i concessionari delle risorse geotermiche assicurino  l'impiego
dell'energia termica residua derivante  dall'attivita'  dell'impianto
nella misura di almeno il 50 per cento di quella prodotta annualmente
e non utilizzata per la  produzione  di  energia  elettrica,  nonche'
l'utilizzo della CO2, in una percentuale pari ad  almeno  il  10  per
cento di quella  emessa  dagli  impianti  di  produzione  di  energia
geotermoelettrica; 
  20. L'art.  16,  comma  10,  del  decreto  legislativo  n.  22/2010
stabilisce che le scadenze di tutte le concessioni  di  coltivazione,
riferite ad impianti di energia elettrica, sono allineate al 2024; 
  21. E' necessario che il bando di gara per la riassegnazione  delle
concessioni  geotermoelettriche  prescriva   la   continuita'   delle
attivita',   alle   medesime   condizioni,   collegate    a    quella
geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e della CO2; 
  22. E' necessario che la presente legge entri in vigore  il  giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della  Regione
Toscana,  per  assicurare  l'immediata  utilizzazione  delle  risorse
derivanti dai gettiti geotermici per le  finalita'  di  miglioramento
ambientale  dei  territori  interessati  dagli   insediamenti   degli
impianti geotermici; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dei principi di tutela di cui all'art. 6, comma 1,
e all'art.  8  del  decreto  legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22
(Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della  legge  23
luglio 2009, n. 99), la presente legge  disciplina  le  modalita'  di
assegnazione della concessione di coltivazione o di autorizzazione di
impianti, a seguito dell'esito positivo della ricerca. 
  2.  Nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  7  della  legge
regionale 27  giugno  1997,  n.  45  (Norme  in  materia  di  risorse
energetiche), la presente legge disciplina altresi' le  modalita'  di
impiego delle  risorse  derivanti  dall'attivita'  geotermoelettrica,
diverse da quelle di cui  all'art.  16,  comma  4,  lettera  a),  del
decreto legislativo n. 22/2010.