(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 13 febbraio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e n-bis), dello Statuto; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche); Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili); Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive nn. 2001/77/CE e 2003/30/CE); Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 (Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica); Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 -2019. Modifiche alle leggi regionali nn. 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), ed, in particolare, l'art. 30; Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10 (Piano ambientale ed energetico regionale «PAER»); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualita' dell'aria ambiente «PRQA». Approvazione ai sensi della legge regionale n. 65/2014); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 novembre 2018; Considerato quanto segue: 1. La produzione di energia elettrica da fonte geotermica rappresenta una caratteristica specifica della Toscana, non essendo presente in nessun'altra regione italiana nella peculiare forma in cui in essa e' caratterizzata la coltivazione; 2. I fluidi geotermici estratti nei diversi campi di coltivazione e destinati alla produzione di energia elettrica non hanno una composizione chimica uniforme, essendo questa legata alle caratteristiche geomorfologiche e geochimiche del sottosuolo interessato. In particolare, i fluidi estratti dai campi geotermici del Monte Amiata contengono inquinanti, per quantita' e qualita', che impongono cautele maggiori per il loro sfruttamento; 3. E' necessario assumere, quale livello massimo da non superare, lo scenario attuale delle emissioni in atmosfera, considerando l'effetto cumulativo delle stesse; 4. A fronte del riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, in particolare del decreto legislativo n. 22/2010, la regione e' intervenuta, piu' volte, con l'obiettivo di assicurare un'attivita' di sfruttamento di tale energia quanto piu' compatibile con gli obiettivi previsti dalla pianificazione territoriale, dalla programmazione ambientale ed energetica regionale e nel rispetto della vocazione socio economica dei territori interessati; 5. La Regione Toscana, per quanto di propria competenza, ha inteso favorire la migliore collocazione possibile di tale energia nei contesti territoriali interessati, promuovendo accordi tra le istituzioni locali ed i soggetti titolari di concessioni, quali i protocolli di intesa siglati dalla regione stessa, in data 20 dicembre 2007 (Accordo generale sulla geotermia) e in data 24 gennaio 2014, con la rete di imprese «Rete Geotermica», nei quali sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo della geotermia in Toscana in termini di innovazione tecnologica, riduzione della pressione ambientale e miglioramento del quadro emissivo; 6. Attraverso il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), la regione si e' posta l'obiettivo di sostenere, anche attraverso la geotermia, lo sviluppo della «green economy» per il raggiungimento dei traguardi comunitari di lotta ai cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni da energie fossili e nucleari e transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; 7. Al fine di pianificare uno sviluppo dei programmi geotermici maggiormente coerente con le caratteristiche dei territori interessati, il Consiglio regionale, con la risoluzione 1° febbraio 2017, n. 140 (In merito alla definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana), ha impegnato la Giunta regionale a definire le aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica; 8. Le aree non idonee sono uno strumento introdotto dal d.m. ambiente 10 settembre 2010, che definisce i criteri per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sono individuate dalle regioni nell'ambito dei propri atti di pianificazione; 9. A seguito della sopracitata risoluzione 140/2017, la Giunta regionale ha avviato tale percorso di individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti geotermici, a partire dalla decisione 2 maggio 2017, n. 40 (Indirizzi agli uffici della Giunta regionale per la predisposizione delle linee guida per la individuazione delle aree non idonee per la geotermia), finalizzato a definire tali aree mediante apposita integrazione al PAER, nonche' valutando la necessita' di un contestuale intervento sugli strumenti di pianificazione territoriale regionale; 10. Avuto riguardo all'esperienza maturata nelle principali aree geotermiche della regione, e' necessario sviluppare una modalita' di sfruttamento delle risorse geotermiche a fini energetici coniugando ed implementando le esigenze ambientali e lo sviluppo socio economico ed occupazionale dei territori; 11. Per garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi di mitigazione ambientale e di sviluppo socio economico ed occupazionale delle aree geotermiche, e' necessario: a) perseguire il miglioramento della qualita' dell'aria ambiente; b) garantire inserimenti paesaggistici adeguati nell'insediamento di nuove centrali, nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT), con valenza paesaggistica; c) acquisire un progetto industriale, richiesto dal d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, che individui le positive ricadute socio economiche ed occupazionali connesse alla realizzazione dell'impianto per cui e' richiesta l'autorizzazione; 12. L'obiettivo della mitigazione ambientale e' perseguito attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie e modalita' di gestione disponibili; questo, in particolare, per limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici; sempre ai fini della mitigazione ambientale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e dalle disposizioni regionali vigenti, si prevede altresi' l'introduzione di ulteriori disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti; 13. Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) S.c.r.l. e' una societa' costituita da enti locali delle aree geotermiche della Toscana con la finalita' di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime; 14. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 45/1997, la regione ha disposto che la riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'art. 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 22/2010 e' delegata agli enti locali delle aree geotermiche, che la effettuano anche tramite gli organismi, di diritto pubblico o di diritto privato, partecipati da tali enti ed incaricati della realizzazione di progetti di investimento nelle aree geotermiche; 15. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 40/2017, il contributo geotermico dovuto per il solo anno 2017 ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 22/2010 e' stato introitato direttamente dalla regione, che lo ha utilizzato per acquisire quote di partecipazione al CoSviG S.r.l., fino al massimo consentito dallo statuto della societa'; 16. Al fine di assicurare la complessiva utilizzazione di tutte le risorse a favore delle aree geotermiche, e' opportuno che il CoSviG S.c.r.l., alla cui compagine societaria partecipa dal 2017 anche la Regione Toscana, gia' individuato dai comuni delle aree geotermiche per adempiere alla riscossione dei contributi geotermici ai sensi del richiamato art. 7, comma 2, della legge regionale n. 45/1997, sia destinatario anche delle risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'art. 16, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 22/2010; 17. E' pertanto necessario modificare l'art. 7 della legge regionale n. 45/1997, prevedendo che la Giunta regionale, con deliberazione annuale, assegni a CoSviG S.c.r.l. anche le risorse derivanti dai canoni geotermici; 18. La legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 (Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica) prevede per il titolare della concessione geotermica l'obbligo di cedere gratuitamente la anidride carbonica (CO2) prodotta dalle centrali geotermoelettriche; 19. Viene garantita la massima utilizzazione possibile dell'energia geotermica residua nel rispetto dei criteri dell'economia circolare che, oltre ad essere diventato uno dei principi comunitari di riferimento, e' stata oggetto di un recente inserimento nell'ordinamento regionale attraverso una specifica modifica dell'art. 4 dello Statuto; a tal fine e' necessario prevedere che tutti i concessionari delle risorse geotermiche assicurino l'impiego dell'energia termica residua derivante dall'attivita' dell'impianto nella misura di almeno il 50 per cento di quella prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, nonche' l'utilizzo della CO2, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento di quella emessa dagli impianti di produzione di energia geotermoelettrica; 20. L'art. 16, comma 10, del decreto legislativo n. 22/2010 stabilisce che le scadenze di tutte le concessioni di coltivazione, riferite ad impianti di energia elettrica, sono allineate al 2024; 21. E' necessario che il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche prescriva la continuita' delle attivita', alle medesime condizioni, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e della CO2; 22. E' necessario che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, per assicurare l'immediata utilizzazione delle risorse derivanti dai gettiti geotermici per le finalita' di miglioramento ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti geotermici; Approva la presente legge Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dei principi di tutela di cui all'art. 6, comma 1, e all'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la presente legge disciplina le modalita' di assegnazione della concessione di coltivazione o di autorizzazione di impianti, a seguito dell'esito positivo della ricerca. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), la presente legge disciplina altresi' le modalita' di impiego delle risorse derivanti dall'attivita' geotermoelettrica, diverse da quelle di cui all'art. 16, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 22/2010.