Art. 2 Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. Inserimento degli allegati A e B 1. Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti nell'ambito delle concessioni esistenti e il rilascio delle nuove concessioni per media o alta entalpia e' subordinato alla previsione, nell'ambito del progetto presentato a tali fini: a) dell'utilizzo delle migliori tecnologie e modalita' di gestione disponibili, al fine di ridurre le emissioni di gas inquinanti e limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici a non piu' del 2 per cento del totale delle ore di funzionamento annuo, computando anche le frazioni orarie, in conformita' a quanto specificato agli allegati A e B della presente legge; b) della implementazione di un sistema di monitoraggio della qualita' dell'aria presso i ricettori sensibili, finalizzato a monitorare l'acido solfidrico in continuo e, con campagne stagionali, il mercurio, l'arsenico, il boro, l'ammoniaca; c) di un monitoraggio in continuo, con possibilita' di accesso in remoto da parte della regione, dell'autorita' sanitaria locale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), del funzionamento di tutti gli impianti, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito alle lettere a) e b); d) del corretto inserimento paesaggistico dell'impianto nel territorio interessato e del recupero del collegamento con gli inserimenti di altri impianti esistenti, se alla stessa collegabili, dando conto: 1) degli specifici interventi volti a promuovere l'attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, attraverso concrete applicazioni progettuali; 2) dei progetti locali volti a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualita' dei singoli ambiti, anche attraverso la presentazione di una specifica proposta di progetto di paesaggio, avente contenuti di cui all'art. 34 della disciplina del PIT - piano paesaggistico; e) delle positive ricadute sociali, occupazionali ed economiche connesse alla realizzazione dell'impianto, da indicare ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), specificando, in particolare, in applicazione dei principi propri dell'economia circolare e compatibilmente con la tipologia di impianto: 1) le iniziative volte all'impiego dell'energia termica residua a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento, in una percentuale pari almeno al 50 per cento dell'energia termica prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, da realizzare entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto; 2) le iniziative volte alla utilizzazione, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento, dell'anidride carbonica (CO2) emessa dall'impianto. 2. Le iniziative volte all'impiego dell'energia termica residua a favore del sistema economico locale, o di progetti di teleriscaldamento, possono essere realizzate da soggetti terzi, previa stipula di un atto convenzionale con il soggetto richiedente, con cui i soggetti terzi si impegnano alla realizzazione delle iniziative per l'intera durata della autorizzazione. La convenzione disciplina anche le modalita' di subentro dello stesso concessionario, o di altro soggetto, nelle attivita', in caso di inadempimento del terzo. In caso di cessazione dell'attivita' da parte del soggetto terzo, il concessionario, qualora non provveda direttamente, e' tenuto a stipulare una convenzione entro il termine di diciotto mesi per la realizzazione delle attivita', anche diverse da quelle precedentemente in essere. L'atto convenzionale e' presentato unitamente all'istanza di autorizzazione o concessione. 3. L'inottemperanza alle previsioni contenute nel progetto presentato ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni determina la revoca delle stesse.