Art. 2 
 
         Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. 
                  Inserimento degli allegati A e B 
 
  1. Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti  nell'ambito
delle concessioni esistenti e il rilascio delle nuove concessioni per
media o alta entalpia e' subordinato alla previsione, nell'ambito del
progetto presentato a tali fini: 
    a)  dell'utilizzo  delle  migliori  tecnologie  e  modalita'   di
gestione  disponibili,  al  fine  di  ridurre  le  emissioni  di  gas
inquinanti e limitare le ore  di  non  funzionamento  degli  impianti
geotermoelettrici a non piu' del 2 per cento del totale delle ore  di
funzionamento  annuo,  computando  anche  le  frazioni   orarie,   in
conformita' a quanto specificato agli allegati A e B  della  presente
legge; 
    b) della implementazione di  un  sistema  di  monitoraggio  della
qualita'  dell'aria  presso  i  ricettori  sensibili,  finalizzato  a
monitorare l'acido solfidrico in continuo e, con campagne stagionali,
il mercurio, l'arsenico, il boro, l'ammoniaca; 
    c) di un monitoraggio in continuo, con possibilita' di accesso in
remoto da parte della  regione,  dell'autorita'  sanitaria  locale  e
dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della  Toscana
(ARPAT), del funzionamento di tutti  gli  impianti,  con  particolare
riferimento alle emissioni in atmosfera, al  fine  di  assicurare  il
rispetto di quanto stabilito alle lettere a) e b); 
    d)  del  corretto  inserimento  paesaggistico  dell'impianto  nel
territorio interessato  e  del  recupero  del  collegamento  con  gli
inserimenti di altri impianti esistenti, se alla stessa  collegabili,
dando conto: 
  1) degli specifici interventi volti a promuovere l'attuazione degli
obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del piano  di
indirizzo territoriale (PIT) avente valenza  di  piano  paesaggistico
regionale, attraverso concrete applicazioni progettuali; 
  2) dei progetti  locali  volti  a  dare  concreta  attuazione  agli
obiettivi  di  qualita'  dei  singoli  ambiti,  anche  attraverso  la
presentazione di una specifica proposta  di  progetto  di  paesaggio,
avente contenuti di cui all'art. 34 della disciplina del PIT -  piano
paesaggistico; 
    e) delle positive ricadute sociali, occupazionali  ed  economiche
connesse alla realizzazione dell'impianto, da indicare ai  sensi  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro per i beni e le attivita'  culturali  10  settembre  2010
(Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da  fonti
rinnovabili),  specificando,  in  particolare,  in  applicazione  dei
principi propri dell'economia  circolare  e  compatibilmente  con  la
tipologia di impianto: 
      1) le iniziative volte all'impiego dell'energia termica residua
a  favore  del  sistema   economico   locale   o   di   progetti   di
teleriscaldamento, in una percentuale pari almeno  al  50  per  cento
dell'energia termica prodotta annualmente e  non  utilizzata  per  la
produzione di energia elettrica, da realizzare entro  un  anno  dalla
messa in esercizio dell'impianto; 
      2) le iniziative volte alla utilizzazione, in  una  percentuale
pari ad almeno il 10 per cento, dell'anidride carbonica (CO2)  emessa
dall'impianto. 
  2. Le iniziative volte all'impiego dell'energia termica  residua  a
favore   del   sistema   economico   locale,   o   di   progetti   di
teleriscaldamento,  possono  essere  realizzate  da  soggetti  terzi,
previa stipula di un atto convenzionale con il soggetto  richiedente,
con cui i  soggetti  terzi  si  impegnano  alla  realizzazione  delle
iniziative per l'intera durata della autorizzazione.  La  convenzione
disciplina   anche   le   modalita'   di   subentro   dello    stesso
concessionario, o di altro soggetto,  nelle  attivita',  in  caso  di
inadempimento del terzo. In  caso  di  cessazione  dell'attivita'  da
parte del soggetto terzo, il  concessionario,  qualora  non  provveda
direttamente, e' tenuto a stipulare una convenzione entro il  termine
di diciotto mesi per la realizzazione delle attivita', anche  diverse
da  quelle  precedentemente  in  essere.  L'atto   convenzionale   e'
presentato unitamente all'istanza di autorizzazione o concessione. 
  3.  L'inottemperanza  alle  previsioni   contenute   nel   progetto
presentato  ai  fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  e   delle
concessioni determina la revoca delle stesse.