(Pubblicata nel  Supplemento  n.  3  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019). 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Principi generali e finalita' 
 
  1. La regione, nel quadro  delle  finalita'  di  cui  all'art.  44,
secondo comma, della Costituzione e in attuazione delle  disposizioni
di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni  per  le
zone montane), della legge 6 ottobre 2017,  n.  158  (Misure  per  il
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni
per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi
comuni) e dell'art. 8 dello statuto della Regione Piemonte  riconosce
la specificita' delle aree montane, ne promuove lo  sviluppo  sociale
ed economico, ai fini della riduzione  delle  sperequazioni  e  delle
diseguaglianze, e persegue l'armonico riequilibrio  delle  condizioni
di  esistenza  delle  popolazioni  montane,   la   salvaguardia   del
territorio e  la  valorizzazione  delle  risorse  culturali  e  delle
tradizioni locali. 
  2. La regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1, individua i livelli essenziali di servizi pubblici  per  garantire
vivibilita' e residenzialita' e favorisce una adeguata  attivita'  di
promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano,  del  suo
patrimonio umano, culturale e sociale  in  sinergia  con  il  sistema
culturale e dei servizi del territorio regionale,  nel  rispetto  dei
principi dello sviluppo sostenibile, della tutela  dei  beni  comuni,
della  biodiversita',   della   protezione   dell'ecosistema,   della
sicurezza idrogeologica.