(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi generali e finalita' 1. La regione, nel quadro delle finalita' di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) e dell'art. 8 dello statuto della Regione Piemonte riconosce la specificita' delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle diseguaglianze, e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali. 2. La regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, individua i livelli essenziali di servizi pubblici per garantire vivibilita' e residenzialita' e favorisce una adeguata attivita' di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano, del suo patrimonio umano, culturale e sociale in sinergia con il sistema culturale e dei servizi del territorio regionale, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, della tutela dei beni comuni, della biodiversita', della protezione dell'ecosistema, della sicurezza idrogeologica.