Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dei principi di cui all'art. 1 la  presente  legge
individua: 
    a) le funzioni attribuite dalla regione alle unioni montane; 
    b) gli strumenti per  lo  sviluppo  sociale  ed  economico  delle
unioni montane; 
    c) le disposizioni  per  la  salvaguardia  del  territorio  e  lo
sviluppo sociale ed economico delle zone montane.