Art. 2 Oggetto 1. In attuazione dei principi di cui all'art. 1 la presente legge individua: a) le funzioni attribuite dalla regione alle unioni montane; b) gli strumenti per lo sviluppo sociale ed economico delle unioni montane; c) le disposizioni per la salvaguardia del territorio e lo sviluppo sociale ed economico delle zone montane.