(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 23 del 23 maggio 2019) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali dell'attivita' amministrativa 1. L'attivita' amministrativa della regione, degli enti, istituti ed aziende dipendenti dalla regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonche' degli enti, istituti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di efficienza, di economicita', di efficacia, di pubblicita', di imparzialita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi. 2. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 3. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.