(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -  Parte
                    I - n. 23 del 23 maggio 2019) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
                    dell'attivita' amministrativa 
 
  1. L'attivita' amministrativa della regione, degli  enti,  istituti
ed  aziende  dipendenti  dalla  regione  e/o  comunque  sottoposti  a
controllo, tutela o  vigilanza  della  medesima,  degli  enti  locali
territoriali  e/o  istituzionali  nonche'  degli  enti,  istituti  ed
aziende da questi  dipendenti  o  comunque  sottoposti  a  controllo,
tutela o vigilanza, persegue i fini determinati  dalla  legge  ed  e'
retta da criteri di efficienza, di  economicita',  di  efficacia,  di
pubblicita', di imparzialita' e di trasparenza secondo  le  modalita'
previste  dalla  presente  legge,  dalle   altre   disposizioni   che
disciplinano i singoli procedimenti e dai  principi  della  normativa
dell'Unione  europea.  Le  disposizioni  della  presente   legge   si
applicano, altresi', alle societa' con totale o  prevalente  capitale
pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni  amministrative.
I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative
assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi. 
  2. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la
legge disponga diversamente. 
  3. La pubblica amministrazione non puo' aggravare  il  procedimento
se  non  per  straordinarie  e  motivate   esigenze   imposte   dallo
svolgimento dell'istruttoria.