Art. 2 
 
                Tempi di conclusione del procedimento 
 
  1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad  una  istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la  pubblica  amministrazione
ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di  un  provvedimento
espresso.    Se    ravvisano    la     manifesta     irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della  domanda,  le
pubbliche  amministrazioni  concludono   il   procedimento   con   un
provvedimento  espresso  redatto  in  forma  semplificata,   la   cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al  punto  di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
  2. Nei casi in cui le leggi od i regolamenti adottati ai sensi  dei
commi  3  e  4  non  prevedano  un  termine  diverso,  le   pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concludere il  procedimento  entro
il  termine  di  trenta  giorni.  Tale  termine  decorre  dall'inizio
d'ufficio del procedimento o dal  ricevimento  della  domanda  se  il
procedimento e' ad iniziativa di parte. 
  3.  Con  decreto  del  Presidente   della   Regione   su   proposta
dell'Assessore regionale  competente,  le  amministrazioni  regionali
individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali
deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui  all'art.
1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini,  non
superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento. 
  4. Nei casi in cui, tenuto conto  della  sostenibilita'  dei  tempi
sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura
degli interessi pubblici tutelati e  della  particolare  complessita'
del procedimento, siano indispensabili  termini  maggiori  di  quelli
indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli  stessi
sono  individuati  con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  su
proposta  dell'Assessore  regionale  competente   di   concerto   con
l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.
I termini previsti non possono  comunque  superare  i  centocinquanta
giorni. Analogamente, gli  altri  enti  di  cui  all'art.  1  possono
determinare, secondo i propri ordinamenti, termini  non  superiori  a
centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento. 
  5. Il termine per la conclusione del procedimento e' reso  pubblico
con mezzi idonei ed, in ogni caso,  e'  immediatamente  pubblicizzato
attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni. 
  6. Il termine per  la  conclusione  del  procedimento  puo'  essere
sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri,
secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e,  per
una  sola  volta  e  fino  ad  un  massimo  di  trenta  giorni,   per
l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a
fatti, stati o qualita' che risultino necessari e che non siano  gia'
in possesso della stessa amministrazione procedente.  Il  termine  di
conclusione  del  procedimento   puo',   altresi',   essere   sospeso
dall'amministrazione procedente,  per  un  periodo  non  superiore  a
cinque  giorni,  nel  caso  in  cui  debba  procedere   all'audizione
personale di cui all'art. 12, comma 1, lettera c). 
  7. Una volta trascorso inutilmente il termine  per  la  conclusione
del  procedimento  l'obbligo  di  emanare  il  provvedimento   finale
permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine
di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge  o
dal  regolamento,  quello  effettivamente  impiegato   per   la   sua
attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo. 
  8. La mancata o la  ritardata  emanazione  del  provvedimento  sono
valutate  al  fine  della  responsabilita'  amministrativo-contabile,
dirigenziale e disciplinare nonche' al fine  dell'attribuzione  della
retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di
conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme  corrisposte
a titolo di risarcimento del danno di cui all'art. 2-bis della  legge
7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
costituiscono  parametri  di  valutazione  delle  performance   delle
amministrazioni pubbliche e  della  qualita'  dei  servizi  pubblici,
anche ai sensi e per le finalita' di cui al  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni ed al
decreto  legislativo  20  dicembre  2009,   n.   198   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  9. In caso di  inerzia  il  potere  sostitutivo  e'  attribuito  al
dirigente apicale  della  struttura  in  cui  e'  inserito  l'ufficio
preposto  all'emanazione  del  provvedimento  o,  in   mancanza,   al
funzionario di piu' elevato  livello  presente  nell'amministrazione.
Per   ciascun   procedimento,   sul   sito   internet   istituzionale
dell'amministrazione  e'  pubblicata,  in  formato  tabellare  e  con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del  soggetto
a cui e' attribuito il potere sostitutivo ed a cui l'interessato puo'
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in
caso  di  ritardo,  comunica  senza   indugio   il   nominativo   del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio  del  procedimento
disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 55-bis e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
ed integrazioni e, in caso di mancata ottemperanza alle  disposizioni
del presente comma, assume la sua medesima  responsabilita'  oltre  a
quella propria. 
  10.  Decorso  inutilmente  il  termine  per  la   conclusione   del
procedimento o quello superiore di cui ai commi 3  e  4,  il  privato
puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario. 
  11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute  al  risarcimento  del
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza,  dolosa  o
colposa, del termine per la conclusione del procedimento. Le sentenze
passate in giudicato che accolgono il  ricorso  proposto  avverso  il
silenzio inadempimento dell'amministrazione sono  trasmesse,  in  via
telematica, alla Corte dei conti.