Art. 2 Tempi di conclusione del procedimento 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui le leggi od i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'art. 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento. 4. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'art. 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento. 5. Il termine per la conclusione del procedimento e' reso pubblico con mezzi idonei ed, in ogni caso, e' immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni. 6. Il termine per la conclusione del procedimento puo' essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualita' che risultino necessari e che non siano gia' in possesso della stessa amministrazione procedente. Il termine di conclusione del procedimento puo', altresi', essere sospeso dall'amministrazione procedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'art. 12, comma 1, lettera c). 7. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo. 8. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilita' amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonche' al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualita' dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalita' di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. In caso di inerzia il potere sostitutivo e' attribuito al dirigente apicale della struttura in cui e' inserito l'ufficio preposto all'emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo ed a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 55-bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 10. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.