Art. 10 Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. L'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Presentazione e verifica della domanda per il rilascio del PAUP). - 1. Il proponente presenta la domanda di PAUP trasmettendo alla struttura provinciale competente, in formato elettronico: a) il progetto definitivo; b) lo studio d'impatto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) l'avviso al pubblico, contenente gli elementi minimi previsti dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; e) copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20; f) i risultati della concertazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 6-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993; g) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Alla domanda presentata ai sensi del comma 1 e' allegata la documentazione prevista dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente in quanto necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e indicati puntualmente in un apposito elenco predisposto dal proponente stesso. Se le norme di settore richiedono un livello progettuale superiore al progetto definitivo, il proponente puo' allegarlo alla domanda di PAUP. 3. Restano escluse dalla domanda di PAUP le domande di titoli abilitativi necessari all'esercizio del progetto il cui rilascio e' subordinato alla verifica della corretta realizzazione del progetto stesso. 4. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente verifica l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20, nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunica per via telematica alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Provincia. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato si applica l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5. Entro venticinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, ognuna per i profili di rispettiva competenza, verificano il pagamento degli oneri istruttori, l'adeguatezza e la completezza della domanda di PAUP e della documentazione allegata. 6. Entro trenta giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, la struttura provinciale competente, anche su proposta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, puo' richiedere al proponente integrazioni della domanda e della documentazione presentata assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Se la struttura provinciale competente non ha richiesto le integrazioni entro il termine previsto, la domanda si intende correttamente presentata. Se il proponente non deposita le integrazioni entro il termine stabilito la domanda si intende ritirata. 7. Il regolamento previsto dall'articolo 22 puo' disciplinare le modalita' di svolgimento della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione e della domanda di PAUP.»