Art. 10 
 
Sostituzione  dell'articolo   9   della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1. L'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto
ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 9 (Presentazione e verifica della domanda per  il  rilascio
del  PAUP).  -  1.  Il  proponente  presenta  la  domanda   di   PAUP
trasmettendo  alla  struttura  provinciale  competente,  in   formato
elettronico: 
      a) il progetto definitivo; 
      b) lo studio d'impatto ambientale; 
      c) la sintesi non tecnica; 
      d)  l'avviso  al  pubblico,  contenente  gli  elementi   minimi
previsti dall'articolo 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  152
del 2006; 
      e) copia della  ricevuta  di  avvenuto  pagamento  degli  oneri
istruttori previsti dall'articolo 20; 
      f) i risultati  della  concertazione  eventualmente  svolta  ai
sensi dell'articolo 6-bis della legge provinciale sui lavori pubblici
1993; 
      g) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del
progetto di cui all'articolo 32 del decreto legislativo  n.  152  del
2006. 
    2. Alla domanda presentata ai sensi del comma 1  e'  allegata  la
documentazione prevista dalle norme  di  settore  per  consentire  la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata  al  rilascio
di tutte le autorizzazioni,  concessioni,  intese,  licenze,  pareri,
concerti, nulla osta e assensi  comunque  denominati,  richiesti  dal
proponente in quanto necessari alla realizzazione e all'esercizio del
progetto e indicati puntualmente in un  apposito  elenco  predisposto
dal proponente stesso. Se le norme di settore richiedono  un  livello
progettuale superiore al  progetto  definitivo,  il  proponente  puo'
allegarlo alla domanda di PAUP. 
      3. Restano escluse dalla domanda di PAUP le domande  di  titoli
abilitativi necessari all'esercizio del progetto il cui  rilascio  e'
subordinato alla verifica della corretta realizzazione  del  progetto
stesso. 
      4. Entro quindici giorni dalla presentazione della  domanda  la
struttura provinciale competente verifica l'avvenuto pagamento  degli
oneri  istruttori  previsti  dall'articolo  20,  nonche'  l'eventuale
ricorrere della fattispecie di cui  all'articolo  32,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunica  per  via  telematica
alle  strutture  provinciali  e  alle   amministrazioni   interessate
l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito  istituzionale
della Provincia. In  caso  di  progetti  che  possono  avere  impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato si applica  l'articolo  32,
comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
    5. Entro venticinque  giorni  dalla  comunicazione  prevista  dal
comma 4, le strutture provinciali e le  amministrazioni  interessate,
ognuna  per  i  profili  di  rispettiva  competenza,  verificano   il
pagamento degli oneri  istruttori,  l'adeguatezza  e  la  completezza
della domanda di PAUP e della documentazione allegata. 
    6. Entro trenta giorni dalla comunicazione prevista dal comma  4,
la struttura provinciale competente, anche su  proposta  delle  altre
strutture provinciali e amministrazioni interessate, puo'  richiedere
al proponente  integrazioni  della  domanda  e  della  documentazione
presentata assegnando un termine perentorio non  superiore  a  trenta
giorni. Se la struttura provinciale competente non  ha  richiesto  le
integrazioni  entro  il  termine  previsto,  la  domanda  si  intende
correttamente  presentata.  Se  il   proponente   non   deposita   le
integrazioni  entro  il  termine  stabilito  la  domanda  si  intende
ritirata. 
    7. Il regolamento previsto dall'articolo 22 puo' disciplinare  le
modalita' di svolgimento  della  verifica  dell'adeguatezza  e  della
completezza della documentazione e della domanda di PAUP.»