Art. 11 
 
Modificazioni  dell'articolo  10  della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1. Il comma  1  dell'articolo  10  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi  dell'articolo  9,  la
struttura  provinciale  competente  pubblica  l'avviso  al   pubblico
presentato ai sensi del comma 1, lettera d),  del  medesimo  articolo
nell'albo  della  Provincia  e  nell'albo   telematico   dei   comuni
territorialmente interessati.  La  struttura  provinciale  competente
pubblica nel sito istituzionale  della  Provincia  la  documentazione
relativa ai  procedimenti  per  il  rilascio  del  PAUP,  pendenti  e
conclusi.» 
  2. Il comma  2  dell'articolo  10  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di  pubblicazione
dell'avviso  al  pubblico  ai  sensi  del  comma  1,  chiunque   puo'
presentare osservazioni, anche fornendo nuovi  o  ulteriori  elementi
conoscitivi  e  valutativi,  concernenti  la  valutazione   d'impatto
ambientale  e,  se  necessarie,  la  valutazione   di   incidenza   e
l'autorizzazione  integrata  ambientale.  Entro  venti   giorni   dal
predetto  termine  il  proponente  puo'  presentare  alla   struttura
provinciale competente le proprie controdeduzioni  alle  osservazioni
pervenute.» 
  3. Nel comma 3  dell'articolo  10  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale  2013  le  parole:  «Nel  corso  del
procedimento di VIA» sono soppresse. 
  4. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. L'avviso di  convocazione  dell'assemblea  e'  pubblicato
negli albi e  nei  siti  istituzionali  dei  comuni  territorialmente
interessati.  Il  verbale  e'  redatto  dalla  struttura  provinciale
competente tenendo  conto  della  discussione  e  delle  osservazioni
avanzate  ed   allegandovi   i   documenti   presentati   nel   corso
dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea riconosce il diritto  di
parola  ai  cittadini  che  vi   partecipano.   Se   l'assemblea   e'
videoregistrata ne viene data notizia.» 
  5. Alla fine del comma 7 dell'articolo 10 della  legge  provinciale
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le  parole:
«e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia». 
  6. Nel comma 9  dell'articolo  10  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole:  «,  anche  ai  fini
dell'adozione del provvedimento di VIA,» sono soppresse. 
  7. Il comma 10  dell'articolo  10  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «10.  Tutta  la  documentazione  afferente  al  procedimento,   i
risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le
osservazioni  e  i  pareri  sono  tempestivamente  pubblicati   dalla
struttura  provinciale  competente  nel  sito   istituzionale   della
Provincia.» 
  8. Il comma 11  dell'articolo  10  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogato.