Art. 11 Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, la struttura provinciale competente pubblica l'avviso al pubblico presentato ai sensi del comma 1, lettera d), del medesimo articolo nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati. La struttura provinciale competente pubblica nel sito istituzionale della Provincia la documentazione relativa ai procedimenti per il rilascio del PAUP, pendenti e conclusi.» 2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «2. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1, chiunque puo' presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, concernenti la valutazione d'impatto ambientale e, se necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro venti giorni dal predetto termine il proponente puo' presentare alla struttura provinciale competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute.» 3. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Nel corso del procedimento di VIA» sono soppresse. 4. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: «3-bis. L'avviso di convocazione dell'assemblea e' pubblicato negli albi e nei siti istituzionali dei comuni territorialmente interessati. Il verbale e' redatto dalla struttura provinciale competente tenendo conto della discussione e delle osservazioni avanzate ed allegandovi i documenti presentati nel corso dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea riconosce il diritto di parola ai cittadini che vi partecipano. Se l'assemblea e' videoregistrata ne viene data notizia.» 5. Alla fine del comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia». 6. Nel comma 9 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «, anche ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA,» sono soppresse. 7. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «10. Tutta la documentazione afferente al procedimento, i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dalla struttura provinciale competente nel sito istituzionale della Provincia.» 8. Il comma 11 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogato.