Art. 12 
 
Sostituzione  dell'articolo  11   della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1.  L'articolo  11  della  legge  provinciale   sulla   valutazione
d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 11 (Istruttoria, integrazioni e modifiche). - 1. Verificata
la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, le strutture provinciali
e le amministrazioni interessate compiono l'istruttoria per i profili
di rispettiva competenza ed effettuano le  verifiche  previste  dalla
normativa  di  settore.  Per  coordinare  e  semplificare  i   lavori
istruttori  delle  strutture  provinciali  e  delle   amministrazioni
interessate la struttura provinciale competente, anche  su  richiesta
delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, puo'
indire una conferenza di servizi istruttoria. 
    2. Per la valutazione degli impatti ambientali  del  progetto  la
struttura provinciale competente,  anche  su  richiesta  delle  altre
strutture provinciali e  amministrazioni  interessate,  entro  trenta
giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2,
puo': 
      a) disporre indagini e accertamenti; 
      b) disporre  una  visita  dei  luoghi  in  cui  si  propone  la
realizzazione del progetto,  a  cui  e'  invitato  a  intervenire  il
proponente; in esito alla visita e' redatta una dettagliata relazione
concernente lo  stato  dei  luoghi,  gli  interessi  coinvolti  e  le
eventuali osservazioni formulate. 
    3. Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto
dall'articolo 10, comma 2, la struttura provinciale competente, anche
su richiesta delle  strutture  provinciali  e  delle  amministrazioni
interessate,  puo'  chiedere  al  proponente  eventuali  integrazioni
assegnando al proponente stesso un termine  non  superiore  a  trenta
giorni. Su richiesta motivata del proponente la struttura provinciale
competente puo' concedere, per una sola  volta,  la  sospensione  dei
termini per un periodo non superiore  a  centottanta  giorni.  Se  il
proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il termine
stabilito la domanda si intende ritirata. 
    4. Nel corso della  fase  istruttoria  il  proponente  ha  sempre
diritto di conoscere gli sviluppi istruttori  e  di  acquisire  copia
degli atti. Inoltre entro dieci giorni  dalla  scadenza  del  termine
previsto dall'articolo 10, comma 2,  il  proponente  puo'  presentare
volontariamente integrazioni e modifiche al progetto o allo SIA. 
    5.  Se  la  struttura  provinciale  competente  ritiene  che   le
integrazioni o le modifiche apportate sono  sostanziali  e  rilevanti
per il pubblico dispone, entro quindici giorni dalla ricezione  della
documentazione integrativa, che  il  proponente  trasmetta,  entro  i
successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico,  predisposto
in conformita' all'articolo 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.
152 del 2006. L'avviso e'  pubblicato  nell'albo  della  Provincia  e
nell'albo telematico dei comuni  territorialmente  interessati  e  la
relativa documentazione e' pubblicata nel  sito  istituzionale  della
Provincia. In questi casi si applica l'articolo  10,  comma  2,  e  i
termini per la presentazione  delle  osservazioni  e  delle  relative
controdeduzioni sono ridotti della meta'.»