Art. 12 Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. L'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Istruttoria, integrazioni e modifiche). - 1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate compiono l'istruttoria per i profili di rispettiva competenza ed effettuano le verifiche previste dalla normativa di settore. Per coordinare e semplificare i lavori istruttori delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, puo' indire una conferenza di servizi istruttoria. 2. Per la valutazione degli impatti ambientali del progetto la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, puo': a) disporre indagini e accertamenti; b) disporre una visita dei luoghi in cui si propone la realizzazione del progetto, a cui e' invitato a intervenire il proponente; in esito alla visita e' redatta una dettagliata relazione concernente lo stato dei luoghi, gli interessi coinvolti e le eventuali osservazioni formulate. 3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate, puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando al proponente stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente la struttura provinciale competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per un periodo non superiore a centottanta giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il termine stabilito la domanda si intende ritirata. 4. Nel corso della fase istruttoria il proponente ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori e di acquisire copia degli atti. Inoltre entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, il proponente puo' presentare volontariamente integrazioni e modifiche al progetto o allo SIA. 5. Se la struttura provinciale competente ritiene che le integrazioni o le modifiche apportate sono sostanziali e rilevanti per il pubblico dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'avviso e' pubblicato nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati e la relativa documentazione e' pubblicata nel sito istituzionale della Provincia. In questi casi si applica l'articolo 10, comma 2, e i termini per la presentazione delle osservazioni e delle relative controdeduzioni sono ridotti della meta'.»