Art. 13 Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. L'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Conferenza di servizi). - 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 2, o dell'articolo 11, comma 5, o dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni, la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi. Quando il progetto presenta aspetti di particolare complessita' la conferenza di servizi e' gestita dal dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge in forma simultanea. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione. 2. Alla conferenza di servizi partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volonta' della struttura o dell'amministrazione di appartenenza. 'Alla conferenza di servizi e' invitato il proponente del progetto. 3. Alla conferenza di servizi sono invitati anche i seguenti soggetti, designati con le modalita' stabilite dal regolamento d'esecuzione: a) un rappresentante delle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, e individuate dal regolamento; b) un rappresentante designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori; c) un rappresentante del Museo delle scienze previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attivita' culturali 2007); d) un rappresentante delle amministrazioni di beni di uso civico, se le opere interessano aree da questi amministrate. 4. Nell'ambito della conferenza di servizi le strutture provinciali e le amministrazioni interessate rendono, per quanto di competenza e nel rispetto delle fasi e delle tempistiche stabilite dal comma 8, le determinazioni e i titoli abilitativi necessari per il rilascio del PAUP in modo univoco e vincolante, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, rese in sede di conferenza di servizi, sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti, anche se demandati a organi collegiali della Provincia o delle altre amministrazioni. 5. Ai fini della VIA e del rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate il cui rappresentante non partecipa alle riunioni o, pur partecipandovi, non esprime la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 4, o esprime un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi. Resta ferma la responsabilita' delle strutture provinciali e delle amministrazioni per la mancata partecipazione alle riunioni indette per la discussione sulle materie di loro competenza. 6. Il comma 5 non si applica quando disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi; in questi casi il mancato rilascio di detti provvedimenti comporta il diniego del PAUP. 7. Ai fini della VIA il comma 5 non si applica con riguardo alle valutazioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di vincolo idrogeologico; in questi casi le relative valutazioni si considerano negative. 8. La decisione di concedere i titoli abilitativi compresi nel PAUP e' assunta sulla base degli esiti della VIA. A tal fine la conferenza di servizi esamina prioritariamente gli impatti ambientali. Se in esito a detto esame non emergono elementi tali da determinare un esito negativo della VIA, il proponente presenta, entro il termine indicato dalla struttura provinciale competente e in linea con le prescrizioni ambientali emerse in conferenza di servizi, l'aggiornamento del progetto definitivo oppure il livello progettuale superiore, quando questi sono necessari per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP ai sensi delle normative di settore. 9. Il regolamento previsto dall'articolo 22 puo' prevedere la possibilita' per il proponente di chiedere una sospensione, non superiore a trenta giorni, del termine assegnato ai sensi del comma 8, in caso di particolare complessita' del progetto. 10. Il regolamento previsto dall'articolo 22 puo' dettare disposizioni riguardanti la conferenza di servizi, in particolare per quanto riguarda i tempi e le modalita' di funzionamento. 11. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine stabilito dal comma 1, la struttura provinciale competente provvede alla stesura del rapporto istruttorio ai fini dell'adozione del PAUP. In particolare il rapporto istruttorio mette in evidenza, in modo conciso, chiaro e pertinente, le questioni ambientali rilevanti ai fini della VIA, il livello di coerenza del progetto proposto con la finalita' della legge, le determinazioni espresse dalle amministrazioni partecipanti e le posizioni prevalenti espresse nell'ambito della conferenza di servizi ai fini del rilascio del PAUP.»