Art. 13 
 
Sostituzione  dell'articolo  12   della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1.  L'articolo  12  della  legge  provinciale   sulla   valutazione
d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 12 (Conferenza di servizi). - 1. Entro trenta giorni  dalla
scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, o dell'articolo 11, comma 5, o dalla  data
di ricevimento delle eventuali integrazioni, la struttura provinciale
competente convoca una conferenza  di  servizi.  Quando  il  progetto
presenta aspetti di particolare complessita' la conferenza di servizi
e' gestita dal dirigente del dipartimento competente  in  materia  di
ambiente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona
e si svolge in forma simultanea.  Il  termine  di  conclusione  della
conferenza di servizi e' di centoventi giorni decorrenti  dalla  data
di convocazione. 
    2.  Alla  conferenza  di   servizi   partecipano   le   strutture
provinciali   e   le    amministrazioni    interessate,    attraverso
rappresentanti legittimati a  esprimere  definitivamente  e  in  modo
vincolante la volonta'  della  struttura  o  dell'amministrazione  di
appartenenza. 'Alla conferenza di servizi e' invitato  il  proponente
del progetto. 
    3. Alla conferenza di servizi  sono  invitati  anche  i  seguenti
soggetti,  designati  con  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento
d'esecuzione: 
      a)  un   rappresentante   delle   sezioni   provinciali   delle
associazioni di protezione ambientale  maggiormente  rappresentative,
riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi  dell'articolo  13
della legge n. 349 del 1986, e individuate dal regolamento; 
      b) un rappresentante designato dagli  organismi  associativi  a
livello provinciale degli imprenditori; 
      c)  un  rappresentante  del  Museo   delle   scienze   previsto
dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge
provinciale sulle attivita' culturali 2007); 
      d) un rappresentante  delle  amministrazioni  di  beni  di  uso
civico, se le opere interessano aree da questi amministrate. 
    4.  Nell'ambito  della  conferenza  di   servizi   le   strutture
provinciali e le amministrazioni interessate rendono, per  quanto  di
competenza e nel rispetto delle fasi e  delle  tempistiche  stabilite
dal comma 8, le determinazioni e i titoli abilitativi  necessari  per
il rilascio del PAUP in modo univoco e vincolante, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini  dell'assenso.
Gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali  e  dei
rappresentanti delle amministrazioni interessate,  rese  in  sede  di
conferenza di servizi, sostituiscono gli atti  previsti  dalle  leggi
provinciali vigenti, anche se demandati  a  organi  collegiali  della
Provincia o delle altre amministrazioni. 
    5. Ai fini della  VIA  e  del  rilascio  dei  titoli  abilitativi
compresi nel PAUP si considera acquisito l'assenso  senza  condizioni
delle strutture provinciali e delle  amministrazioni  interessate  il
cui rappresentante non partecipa alle riunioni o, pur partecipandovi,
non esprime la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 4,
o esprime un dissenso non motivato o riferito  a  questioni  che  non
costituiscono oggetto della conferenza di  servizi.  Resta  ferma  la
responsabilita' delle strutture provinciali e  delle  amministrazioni
per  la  mancata  partecipazione  alle  riunioni   indette   per   la
discussione sulle materie di loro competenza. 
    6. Il comma 5 non si  applica  quando  disposizioni  del  diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti  espressi;
in questi casi il mancato rilascio di detti provvedimenti comporta il
diniego del PAUP. 
    7. Ai fini della VIA il comma 5 non si applica con riguardo  alle
valutazioni in materia di tutela dell'ambiente dagli  inquinamenti  e
di vincolo idrogeologico; in questi casi le relative  valutazioni  si
considerano negative. 
    8. La decisione di concedere i titoli  abilitativi  compresi  nel
PAUP e' assunta sulla base degli esiti  della  VIA.  A  tal  fine  la
conferenza  di   servizi   esamina   prioritariamente   gli   impatti
ambientali. Se in esito a detto esame non emergono elementi  tali  da
determinare un esito negativo  della  VIA,  il  proponente  presenta,
entro il termine indicato dalla struttura provinciale competente e in
linea con le prescrizioni ambientali emerse in conferenza di servizi,
l'aggiornamento del progetto definitivo oppure il livello progettuale
superiore, quando questi sono necessari per il  rilascio  dei  titoli
abilitativi compresi nel PAUP ai sensi delle normative di settore. 
    9. Il regolamento previsto dall'articolo  22  puo'  prevedere  la
possibilita' per il  proponente  di  chiedere  una  sospensione,  non
superiore a trenta giorni, del termine assegnato ai sensi  del  comma
8, in caso di particolare complessita' del progetto. 
    10.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  22  puo'   dettare
disposizioni riguardanti la conferenza di servizi, in particolare per
quanto riguarda i tempi e le modalita' di funzionamento. 
    11. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non  oltre  il
termine stabilito dal comma 1, la  struttura  provinciale  competente
provvede alla stesura del rapporto istruttorio ai fini  dell'adozione
del PAUP. In particolare il rapporto istruttorio mette  in  evidenza,
in  modo  conciso,  chiaro  e  pertinente,  le  questioni  ambientali
rilevanti ai fini della VIA, il  livello  di  coerenza  del  progetto
proposto con la finalita' della  legge,  le  determinazioni  espresse
dalle amministrazioni partecipanti e le posizioni prevalenti espresse
nell'ambito della conferenza di servizi  ai  fini  del  rilascio  del
PAUP.»