Art. 14 
 
Modificazioni  dell'articolo  13  della   legge   provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1. Il comma  2  dell'articolo  13  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Il provvedimento di VIA e' adottato dalla Giunta  provinciale
in esito alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 12.» 
  2.  La  lettera  c)  del  comma  3  dell'articolo  13  della  legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogata. 
  3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 13 della  legge  provinciale
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le  parole:
«e il diniego del PAUP». 
  4. Nella lettera c) del comma 5-bis dell'articolo  13  della  legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale  2013  le  parole:
«dell'articolo  7,  comma  1,  lettera  e)»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «dell'articolo 7, comma 1». 
  5. Il comma  6  dell'articolo  13  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Il provvedimento di VIA puo' essere positivo anche se l'opera
progettata   contrasta   con   gli   strumenti   di    pianificazione
territoriale, quando si  tratta  di  opere  pubbliche  o  d'interesse
pubblico cui e' applicabile la disciplina della deroga  prevista  dal
titolo IV, capo VI, della legge provinciale  4  agosto  2015,  n.  15
(legge provinciale per il governo del territorio 2015). In  tal  caso
si applica l'articolo 13-quinquies, comma 6,  della  presente  legge.
Resta fermo, inoltre, quanto stabilito dall'articolo 46 dell'allegato
B della legge provinciale 27 maggio  2008,  n.  5  (Approvazione  del
nuovo piano urbanistico provinciale), in ordine alla realizzazione di
opere di infrastrutturazione del territorio.» 
  6. I commi 1 e 7 dell'articolo 13  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogati.