Art. 14 Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «2. Il provvedimento di VIA e' adottato dalla Giunta provinciale in esito alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 12.» 2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogata. 3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «e il diniego del PAUP». 4. Nella lettera c) del comma 5-bis dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «dell'articolo 7, comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 7, comma 1». 5. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente: «6. Il provvedimento di VIA puo' essere positivo anche se l'opera progettata contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale, quando si tratta di opere pubbliche o d'interesse pubblico cui e' applicabile la disciplina della deroga prevista dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015). In tal caso si applica l'articolo 13-quinquies, comma 6, della presente legge. Resta fermo, inoltre, quanto stabilito dall'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), in ordine alla realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio.» 6. I commi 1 e 7 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogati.