Art. 16 
 
Inserimento  dell'articolo  13-ter  nella  legge  provinciale   sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1. Dopo l'articolo 13-bis della legge provinciale sulla valutazione
d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: 
    «Art.  13-ter  (Autotutela).  -  1.   Il   potere   di   assumere
provvedimenti in via di autotutela in relazione al  provvedimento  di
VIA e ai titoli abilitativi compresi nel  PAUP  resta  in  capo  alle
strutture  provinciali  e  alle  amministrazioni  interessate  per  i
profili di loro competenza, che  li  comunicano  entro  dieci  giorni
dalla loro adozione alla  struttura  provinciale  competente  per  la
valutazione  degli  eventuali  effetti   sul   PAUP.   La   struttura
provinciale competente comunica alle  strutture  provinciali  e  alle
amministrazioni interessate il provvedimento di autotutela. 
    2. La struttura provinciale competente convoca la  conferenza  di
servizi ai sensi dell'articolo  12  per  valutare  la  necessita'  di
assumere provvedimenti in via di autotutela con riguardo al PAUP.»