Art. 16 Inserimento dell'articolo 13-ter nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. Dopo l'articolo 13-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: «Art. 13-ter (Autotutela). - 1. Il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela in relazione al provvedimento di VIA e ai titoli abilitativi compresi nel PAUP resta in capo alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate per i profili di loro competenza, che li comunicano entro dieci giorni dalla loro adozione alla struttura provinciale competente per la valutazione degli eventuali effetti sul PAUP. La struttura provinciale competente comunica alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate il provvedimento di autotutela. 2. La struttura provinciale competente convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 12 per valutare la necessita' di assumere provvedimenti in via di autotutela con riguardo al PAUP.»