Art. 17 
 
Inserimento dell'articolo 13-quater  nella  legge  provinciale  sulla
                valutazione d'impatto ambientale 2013 
 
  1. Dopo l'articolo 13-ter della legge provinciale sulla valutazione
d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-quater (Rimedi per le amministrazioni  dissenzienti).  -
1. Avverso il PAUP le  strutture  provinciali  e  le  amministrazioni
interessate  che  hanno  partecipato  alla  conferenza   di   servizi
disciplinata  dall'articolo  12  e  che  sono  preposte  alla  tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei  beni  culturali  o  alla
tutela della  salute  e  della  pubblica  incolumita'  dei  cittadini
possono proporre opposizione alla Giunta provinciale a condizione che
abbiano espresso in modo  inequivoco  il  proprio  motivato  dissenso
prima della conclusione dei lavori della conferenza. 
    2. La Giunta provinciale si esprime sulle opposizioni  presentate
ai sensi del comma 1, sentito il parere della  struttura  provinciale
competente. Le opposizioni sono proposte  entro  dieci  giorni  dalla
pubblicazione prevista dall'articolo 13 bis, comma 2, e decise  entro
novanta giorni. 
    3. La  proposizione  dell'opposizione  sospende  l'efficacia  del
PAUP.»