Art. 17 Inserimento dell'articolo 13-quater nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 1. Dopo l'articolo 13-ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente: «Art. 13-quater (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). - 1. Avverso il PAUP le strutture provinciali e le amministrazioni interessate che hanno partecipato alla conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 12 e che sono preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini possono proporre opposizione alla Giunta provinciale a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. 2. La Giunta provinciale si esprime sulle opposizioni presentate ai sensi del comma 1, sentito il parere della struttura provinciale competente. Le opposizioni sono proposte entro dieci giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 13 bis, comma 2, e decise entro novanta giorni. 3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia del PAUP.»